Ordinanza 06 luglio 2011, n.14839
Il giudice italiano difetta di giurisdizione rispetto ad una azione
risarcitoria promossa da un cittadino nei confronti del giudice
ecclesiastico per supposti comportamenti, non penalemnte rilevanti,
produttivi di danno che quest’ultimo avrebbe tenuto nel processo
canonico per la dichiarazione di nullità di un matrimonio che sia
stato celebrato a norma dell’art. 8 dell’Accordo di Villa Madama del
18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.
L’attività esercitata dal giudice ecclesiastico nel processo
canonico, gli atti da lui compiuti e la conformità dei medesimi al
diritto canonico in generale ed alle regole processuali canoniche in
particolare, non possono infatti essere oggetto, in quanto tali e fino
a quando detti atti restino funzionali all’attività processuale ed
interni al processo stesso, di un sindacato da parte del giudice dello
Stato, in omaggio sia alla riserva esclusiva di giurisdizione
ecclesiastica sulla violazione delle leggi ecclesiastiche espressa dal
can. 1401 c.i.c., sia alla regola fondamentale della separazione ed
indipendenza degli ordini espressa dall’art. 7 della Costituzione,
separazione ed indipendenza che costituiscono l’essenza stessa del
principio di laicità dello Stato.
————————-
La redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione l’Avvocato
Ecclesiastico Maurizio Bogetti