Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 ottobre 2016, n.10445

Posto che i decreti del Presidente della Repubblica sono sottratti al
sindacato giurisdizionale esclusivamente nei limiti in cui il relativo
contenuto costituisca esercizio di poteri non riconducibili a quelli
amministrativi e politici non liberi nei fini, il Collegio adito non
può esimersi dal constatare come, mediante la proposizione del
gravame in trattazione, i ricorrrenti pongano in discussione la
legittimità del DPR in esame nella parte in cui richiama il
contenuto delle ordinanze dell'Ufficio Centrale per il Referendum,
costituito presso la Corte Suprema di Cassazione. Da ciò
discende che debba affermarsi l'insindacabilità del DPR
impugnato in relazione al profilo referendario, tenuto conto che la
formulazione dello stesso proviene dalle ordinanze suddette e che
è stato meramente recepito nel conclusivo decreto
presidenziale.

Ordinanza 27 gennaio 2014, n.1528

Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 520 del 1995, gli edifici
aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità,
nonchè le loro pertinenze, non possono essere occupati,
requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo
accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua
Comunità interessata. Nel caso di specie, la Comunità
Evangelica Christ Peace and love ha chiesto che fosse dichiarato
nullo, per violazione della L. n. 520 del 1995 (art. 14), il
provvedimento del Responsabile del settore gestione del territorio,
avente ad oggetto l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune
di un bene della Comunità stessa, affermando come tale immobile
fosse luogo di culto e preghiera e dunque assoggettato alla disciplina
della menzionata legge. La Corte ha dichiarato la giurisdizione del
giudice ordinario, in base al consolidato il principio in ragione del
quale, in materia di edilizia, le controversie aventi ad oggetto
l'irrogazione di sanzioni sono devolute a tale giurisdizione posto
che la relativa opposizione non genera una controversia nascente da
atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio,
bensì l'esercizio di una posizione giuridica avente
consistenza di diritto soggettivo da parte di chi deduce di essere
stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge.

Ordinanza 21 marzo 2013, n.7046

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 21 marzo 2013, n. 7046: "Ordine Mauriziano e giurisdizione del Giudice amministrativo".   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE            SEZIONI UNITE CIVILI                         Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            Dott. PREDEN       Roberto                – Primo Presidente f.f. – Dott. ROVELLI      Luigi Antonio             – Presidente di Sez. – Dott. RORDORF      Renato                    – Presidente di Sez. – Dott. SALVAGO      […]

Sentenza 13 aprile 2010, n.4958

Posto che né il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante
“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” (convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), né la legge 15
luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica”, attribuiscono ai Sindaci poteri relativi
all’organizzazione ed alla gestione delle istituzioni statali
ricadenti sul territorio comunale e rilevato, inoltre, che l’art. 2
del D.M. 5 agosto 2008 sollecita l’esercizio dei poteri sindacali in
materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica nella direzione
funzionale della prevenzione e del contrasto di una serie di
situazioni tassativamente tipizzate dalla stessa disposizione,
attraverso una elencazione alla quale rimane estranea la materia della
esposizione dei simboli religiosi, deve ritenersi che il provvedimento
che impone il mantenimento del crocifisso nelle aule scolastiche e
negli uffici pubblici comunali, sia emanato da un’autorità
amministrativa priva già in astratto di competenza in materia di
disciplina dell’oggetto del provvedimento medesimo. In ragione della
specificità della ipotesi in esame (esercizio di un potere estraneo
alle competenze attribuite dalla legge all’amministrazione emanante,
perché attribuito ad altra amministrazione) appare pertanto
preferibile ricondurre la stessa, nell’ambito della disciplina
posta dall’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, alla
fattispecie di nullità per difetto assoluto di
attribuzione. Pertanto, la specifica causa di nullità riscontrata
(difetto assoluto di attribuzione), implicando l’assenza nella
fattispecie di profili effettuali riconducibili all’esercizio di un
potere autoritativo, non consente di radicare la giurisdizione del
giudice amministrativo, in considerazione del fatto che nessun effetto
giuridico (e dunque neppure effetti suscettibili di incidere sulla
posizione soggettiva del destinatario) si è prodotto in conseguenza
dell’esercizio di un potere privo di una attribuzione legale, al cui
atto di esercizio la legge espressamente commina la sanzione della
nullità.

Sentenza 15 giugno 2001, n.567

Al fine di stabilire se sussista la giurisdizione del giudice
ordinario oppure quella del giudice amministrativo occorre dare
rilievo decisivo alla vera natura della controversia, con riferimento
alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla
disciplina legale della materia. In partioclare, deve evidenziarsi
che, in base ai principi generali, esclusi i casi di giurisdizione
esclusiva, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la
tutela dei diritti soggettivi, mentre sono devolute al giudice
amministrativo le controversie in cui si assumano lese posizioni di
interesse legittimo. Nel caso di specie l’interessata ha impugnato
la sua esclusione dalla sessione degli esami per conseguire
l’abilitazione all’insegnamento, cioè un atto finalizzato a
conseguire la possibilità di ingresso nei ruoli della P.A. in
qualità di insegnante. Tale controversia non attiene al pubblico
impiego, riservata al giudice ordinario, né alla materia dei concorsi
per l’ingresso nella P.A. oggi residuata al giudice amministrativo.
In realtà, la questione deve essere infatti compresa tra quelle che
attengono ai pubblici servizi i quali sono stati attribuiti al giudice
amministrativo in via esclusiva. Tuttavia, la stessa norma effettua
una esclusione, relativamente ai rapporti individuali di utenza con
soggetti privati; questi rapporti non possono, quindi, essere
ricondotti nell’ambito della giurisdizione esclusiva e, pertanto, la
loro giurisdizione va individuata in base ai principi che radicano il
giudizio presso il giudice amministrativo con riferimento ai principi
vigenti in tema di giurisdizione generale di legittimità. Ne consegue
che il relativo giudizio verrà assorbito nell’alveo della
giurisdizione amministrativa solo nel caso che il provvedimento della
pubblica amministrazione rientri nel novero degli atti autoritativi,
permeati della discrezionalità piena della Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, la stessa norma effettua una esclusione, relativamente ai
rapporti individuali di utenza con soggetti privati; questi rapporti
non possono, quindi, essere ricondotti nell’ambito della
giurisdizione esclusiva e, pertanto, la giurisdizione di essi va
individuata in base ai principi che radicano il giudizio presso il
giudice amministrativo con riferimento ai principi vigenti in tema di
giurisdizione generale di legittimità, per cui il relativo giudizio
verrà assorbito nell’alveo della giurisdizione amministrativa solo
nel caso che il provvedimento della pubblica amministrazione rientri
nel novero degli atti autoritativi, permeati della discrezionalità
piena della Pubblica Amministrazione. Ne consegue che la controversia
rientra tra quelle che riguardano un rapporto individuale di utenza
con un soggetto privato al di fuori della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo e riguarda la tutele di una situazione
giuridica soggettiva di interesse legittimo. Con riferimento a tale
posizione giuridica soggettiva dedotta deve, pertanto, ritenersi
sussistente la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della
controversia in esame.

Sentenza 31 ottobre 2000, n.5894

La disciplina relativa agli appalti di lavori pubblici è applicabile
anche agli interventi promossi da un ente ecclesiastico con il
finanziamento statale previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 270, in
quanto l’ampia dizione dell’art. 2, secondo comma, lettera c), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 appare idonea a comprendere anche i
manufatti strumentali all’attività culturale, religiosa o di
devozione, purchè destinata a coinvolgere una platea ampia ed
indifferenziata di soggetti. La posizione degli enti ecclesiastici
rispetto agl interventi per il Giubileo del 2000 comporta, inoltre, la
devoluzione al giudice amministrativo della giurisdizione sulle
relative controversie, sia per la funzione propria della normativa di
evidenza pubblica, sia perchè, mediante l’attribuzione di denaro
dello stato, si affida al privato di provvedere ad un compito
pubblico, con la conseguenza che anche il sistema della tutela
processuale deve essere coerente con la disciplina sotanziale della
mataria.

Sentenza 04 giugno 2004, n.3478

In virtù del D.M.LL.PP. 2 giugno 1998, gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti che fruiscano di finanziamento pubblico
superiore al 50% dell’importo dei lavori, in relazione ad interventi
finanziati nell’ambito del piano relativo al Giubileo del 2000, sono
assimilati ai soggetti di cui all’art. 2, co. 2, lett. c), della
legge n. 109/1994, e vincolati al rispetto delle procedure di evidenza
pubblica nell’affidamento dell’appalto. Tale vincolo al rispetto
delle suddette procedure comporta, pertanto, l’attribuzione delle
relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Detto principio trova conferma anche nella disposizione contenuta
nell’art. 6, della legge n. 205/2000, secondo cui sussiste la
giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle procedure
di affidamento di lavori, servizi, forniture, poste in essere da
soggetti comunque tenuti – in virtù di un vincolo eteronomo, quale,
nel caso di specie, il citato D.M.LL.PP. – al rispetto delle procedure
di evidenza pubblica prescritte dal diritto interno o comunitario. Né
rileva, al riguardo, che la suddetta disposizione normativa sia
successiva rispetto alla data dell’appalto e dell’instaurazione
del giudizio, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, il
disposto dell’art. 5, c.p.c. – secondo cui la giurisdizione si
determina in base alla legge vigente e allo stato di fatto esistente
al momento della proposizione della domanda, con irrilevanza dei
successivi mutamenti – trova applicazione solo nel caso di
sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente
adito, ma non anche allorché il mutamento dello stato di diritto o di
fatto comporti l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne
era privo inizialmente.

Ordinanza 19 novembre 2003

La controversia tra un utente del servizio scolastico e
l’amministrazione pubblica non riguarda un rapporto individuale di
utenza con soggetti privati ai sensi dell’art. 33, lett. e), del d.
lgs. n. 80/1998 e, pertanto, non è sottratta alla giurisdizione
amministrativa esclusiva, in particolare quando sia invocata
l’applicazione di norme, quali sono quelle che prevedono
l’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, che spiegano i
loro effetti verso una platea indifferenziata di soggetti.

Sentenza 09 giugno 1993, n.419

La facoltà del Ministro dei beni culturali ed ambientali di ordinare
la ricollocazione in pristino di beni di pertinenza di enti
ecclesiastici, soggetti, a norma dell’art. 4 L. 1 giugno 1939, n.
1089, ai poteri di tutela e sanzionatori dell’Amministrazione dei
beni culturali, si concreta in una potestà autorizzativa, a fronte
della quale il destinatario del provvedimento può vantare solo un
mero interesse legittimo, almeno fino a quando non si sia accertato
che, trattandosi di beni di proprietà privata, tale potere può
essere legittimamente esercitato soltanto dopo l’imposizione
espressa del vincolo a norma dell’art. 3 legge n. 1089 del 1939;
pertanto, la condizione proprietaria delle sculture va accertata
incidentalmente, in quanto attinente ad uno dei presupposti di
legittimità del decreto impugnato.

Sentenza 01 marzo 2002, n.3033

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la
controversia promossa, dal Fondo pensioni per il personale docente e
per i ricercatori dell’Università cattolica del Sacro Cuore (libera
università costituita ed operante ai sensi degli art. da 198 a 212
del testo unico di cui al r.d. 31 agosto 1933 n. 1592), nei confronti
di professore universitario collocato a riposo, per ottenere la
restituzione di somme pagate a titolo di pensione e ritenute non
dovute, atteso che tali prestazioni corrispondono a situazioni
soggettive che trovano titolo immediato e diretto nel cessato rapporto
di pubblico impiego, e non in un rapporto previdenziale; ed essendo,
d’altra parte, da escludere, nella specie, la giurisdizione della
Corte dei conti, considerato che le prestazioni pensionistiche in
questione sono erogate dal Fondo – ente dotato di personalità
giuridica e gestito dall’Università cattolica – senza onere a carico
dello Stato. (Principio espresso in relazione a fattispecie nella
quale il collocamento a riposo del professore universitario era
avvenuto anteriormente allo “ius superveniens” rappresentato dall’art.
29 del d.lg. n. 80 del 1998).