In virtù del D.M.LL.PP. 2 giugno 1998, gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti che fruiscano di finanziamento pubblico
superiore al 50% dell’importo dei lavori, in relazione ad interventi
finanziati nell’ambito del piano relativo al Giubileo del 2000, sono
assimilati ai soggetti di cui all’art. 2, co. 2, lett. c), della
legge n. 109/1994, e vincolati al rispetto delle procedure di evidenza
pubblica nell’affidamento dell’appalto. Tale vincolo al rispetto
delle suddette procedure comporta, pertanto, l’attribuzione delle
relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Detto principio trova conferma anche nella disposizione contenuta
nell’art. 6, della legge n. 205/2000, secondo cui sussiste la
giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle procedure
di affidamento di lavori, servizi, forniture, poste in essere da
soggetti comunque tenuti – in virtù di un vincolo eteronomo, quale,
nel caso di specie, il citato D.M.LL.PP. – al rispetto delle procedure
di evidenza pubblica prescritte dal diritto interno o comunitario. Né
rileva, al riguardo, che la suddetta disposizione normativa sia
successiva rispetto alla data dell’appalto e dell’instaurazione
del giudizio, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, il
disposto dell’art. 5, c.p.c. – secondo cui la giurisdizione si
determina in base alla legge vigente e allo stato di fatto esistente
al momento della proposizione della domanda, con irrilevanza dei
successivi mutamenti – trova applicazione solo nel caso di
sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente
adito, ma non anche allorché il mutamento dello stato di diritto o di
fatto comporti l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne
era privo inizialmente.