Sentenza 11 dicembre 1973, n.175
L’art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui da’
esecuzione all’art. 34, commi quattro, cinque e sei del Concordato,
riservando alla giurisdizione ecclesiastica le cause di nullita’ dei
matrimoni concordatari, non contrasta con i principi supremi
dell’ordinamento costituzionale italiano, i quali non possono essere
lesi dalle norme esecutive dei Patti Lateranensi, che pure hanno una
copertura costituzionale. Invero, pur rappresentando la giurisdizione
elemento costitutivo della sovranita’, un’inderogabilita’ assoluta
della giurisdizione statale non risulta da norme espresse della
Costituzione ne’ e’ deducibile, nella materia civile, dai principi
generali del nostro ordinamento, nel quale ipotesi di deroga sono
stabilite da leggi ordinarie (art. 2 c.p.c.; Cost. art. 80).