Sentenza 03 giugno 2003, n.1367
Ai fini dell’applicazione dell’art. 4 della legge 11 maggio 1990, n.
108, che esclude dall’ambito di operatività dell’art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300 i datori di lavoro non imprenditori che
svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, il datore di
lavoro è qualificabile o meno come imprenditore in base alla natura
dell’attività da lui svolta, da valutare secondo gli ordinari
criteri, che fanno riferimento al tipo di organizzazione e
all’economicità della gestione, a prescindere dall’esistenza di un
vero e proprio fine di lucro, restando irrilevante che la prestazione
di servizi, ove effettuata secondo modalità organizzative ed
economiche di tipo imprenditoriale, sia resa solo nei confronti di
associati al soggetto che tali servizi eroga ovvero ad
un’organizzazione sindacale cui il soggetto erogatore sia collegato.
(Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva
ritenuto di tipo imprenditoriale l’attività di prestazione di servizi
svolta dalla Confesercenti, o società a questa collegate, in favore
di imprese associate).