Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 03 ottobre 1994, n.260

Il diritto fondamentale ad una educazione integrale, sancito
dall’art. 27 della Costituzione spagnola, è compatibile, in linea
di principio, con il diritto dei genitori a che i figli ricevano
un’educazione morale e religiosa conforme alle loro convinzioni. Non
è necessario che l’educazione integrale dei minori venga impartita
in scuole pubblicamente omologate. I minori, come nel caso di specie,
possono essere legittimamente formati nei centri d’istruzione propri
del gruppo confessionale di appartenenza dei genitori (“Bambini di
Dio”), organizzati secondo un modello analogo a quello di un internato
di un ordine religioso; perché tale situazione scolare possa
costituire uno dei presupposti richiesti per la dichiarazione di
abbandono di un minore e per il suo affidamento alla tutela legale,
occorre provare, di volta in volta, che essa abbia violato il diritto
dello stesso minore a ricevere un’educazione idonea allo sviluppo
della sua personalità. La valutazione degli elementi probatori
inerenti al merito della vicenda, costituisce una questione di fatto
che non può essere oggetto di censura in sede di ricorso per
illegittimità costituzionale, avendo le pronunzie impugnate concluso
per l’insussistenza dei presupposti atti a giustificare
l’affidamento dei minori alla tutela legale, sulla base di una
ponderazione delle prove condotta in termini non arbitrari e non
assurdi.
Per altro, in nessun modo può discendere dalle impugnate pronunzie un
pregiudizio per il diritto dei minori alla loro scolarizzazione, in
quanto esse si limitano a stabilire che non ricorrono, nel caso, gli
estremi per affidarli alla tutela legale, ma non impediscono la messa
in atto da parte dei soggetti responsabili e degli organi competenti
di tutte le iniziative volte a far sì che tale diritto sia
concretamente e compiutamente realizzato.

Decisione 09 marzo 1998, n.28626/95

EUROPEAN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS Application No. 28626/95 Khristiansko Sdruzhenie “Svideteli na Iehova” (Christian Association Jehovah’s Witnesses) against Bulgaria REPORT OF THE COMMISSION (adopted on 9 March 1998) TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION PART I : STATEMENT OF THE FACTS PART II : SOLUTION REACHED INTRODUCTION 1. This Report relates to the application introduced under Article […]

Sentenza 23 giugno 1993

Il godimento delle libertà e dei diritti enunciati nella Convenzione
dei diritti dell’uomo (art. 8 Conv.), fra i quali quello di offrire
un’educazione religiosa ai propri figli, è garantito a chiunque
sia, indipendentemente dal proprio credo religioso. La diversità di
credo religioso tra coniugi separati non costituisce, quindi, elemento
di discrimine al fine dell’affidamento della prole.

Decisione 09 settembre 1992

Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo. Decisione 9 settembre 1992, “Sluijs c. Belgio”: Obbligo di frequenza dei corsi di religione e diritto del genitore a chiedere la dispensa per il figlio. L’art. 2 del Protocollo Addizionale alla CEDU non impedisce agli stati di diffondere informazioni o conoscenze che abbiano, direttamente o non, carattere religioso o filosofico […]

Regolamento 29 maggio 2000, n.1347

Unione Europea. Consiglio. Regolamento 29 maggio 2000, n. 1347 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi. (da “Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee” L 160 del 30 giugno 2000) Testo abrogato dal Regolamento 27 novembre 2003, n. 2201. […]