Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Varie maggio 1997

GENERAL MEDICAL COUNCIL, (U.K.), London, England, May 1997. GUIDANCE FOR DOCTORS WHO ARE ASKED TO CIRCUMCISE MALE CHILDREN INTRODUCTION Background 1. We decided to review the issues raised by male circumcision as a result of a number of complaints made to us. These concerned doctors who had not provided an acceptable standards of practice when […]

Varie marzo 2003

The British Medical Association The professional association for doctors March 2003 The law & ethics of male circumcision – guidance for doctors Aim of the guidelines One of the BMA’s roles is to issue guidance to doctors on ethical and medico-legal issues. Accordingly, this guidance addresses the queries medical practitioners raise with the BMA about […]

Legge 20 marzo 2003, n.77

Legge 20 marzo 2003, n. 77: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italian” n. 91 del 18 aprile 2003 – S.O. n. 66) (omissis) Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la Convenzione europea […]

Convenzione 14 dicembre 1960

Organizzazione delle nazioni Unite. Convenzione sulla lotta contro la discriminazione nell’istruzione. Parigi, 14 dicembre 1960. (resa esecutiva in Italia con L. 13 luglio 1966, n. 656) 1. – 1. Ai fini della presente Convenzione il termine “discriminazione” comprende ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, l’opinione politica […]

Risoluzione 14 marzo 1984

Parlamento Europeo. Risoluzione sulla libertà d’istruzione nella Comunità europea (Strasburgo, 14 marzo 1984) Il Parlamento europeo I – Chiede che vengano riconosciuti i seguenti principi nell’ambito della Comunità europea: 1. – tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto di ricevere un’istruzione; tale diritto comprende il diritto di ciascun fanciullo di sviluppare al massimo le […]

Protocollo addizionale 20 marzo 1952

Consiglio d’Europa. Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 20 marzo 1952. (omissis) 2. – Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e […]

Sentenza 26 giugno 1995

La mancata equiparazione della materia di religione alle altre materie
fondamentali, nei piani di studio della Scuola Universitaria per la
formazione dei docenti, come previsto dall’Accordo del 3 gennaio 1979
tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo su insegnamento e affari
culturali, viola il diritto dei genitori a che i loro figli ricevano
la formazione religiosa e morale in conformità alle proprie
convinzioni (art. 27, co. 10 Cost. spagnola), e la suddetta
equiparazione costituisce un obbligo derivante da un Trattato
internazionale celebrato dallo Stato spagnolo nell’esercizio legittimo
delle competenze che la Costituzione gli attribuisce (art. 149).

Sentenza 30 ottobre 1994, n.8334

Il libero sviluppo della personalità è il sostegno ed il fondamento,
dal punto di vista costituzionale, dell’ordine politico e della pace
sociale. A tal fine assume un ruolo determinante la formazione
educativa e culturale dell’individuo, che, in una società
democratica, si fonda sul principio della libertà di insegnamento,
orientata alla formazione dei cittadini secondo uno stile di vita
improntato alla tolleranza e al pacifico confronto tra le diverse
“famiglie” culturali. Nell’ambito di una società plurale esistono,
tuttavia, anche altri valori, come la libertà ideologica e di
coscienza, che consentono ai genitori di scegliere per i figli la
formazione religiosa e morale più conforme alle loro convinzioni. I
giudici non possono entrare nel santuario delle credenze personali, a
meno che i comportamenti esterni, che hanno la loro origine in una
determinata ideologia, incidano negativamente sopra beni giuridici
protetti. Anche in tal caso, per altro, il diritto penale rappresenta
l’ultimo strumento cui fare ricorso, quando si determina un danno
effettivo e reale. In questo quadro, il delitto di lesione
dell’integrità psichica di un minore è sicuramente da considerare
come un delitto di danno e non di pericolo. Pertanto,
l’assoggettamento dei figli, da parte dei loro genitori, ad una
educazione impartita in centri di insegnamento “domestici” e
strettamente confessionali assimilabili nel regime ad un internato di
un collegio religioso e nello stile ad una scuola premilitare
prussiana, pur comportando il rischio per l’avvenire di seri
problemi di inserimento e di integrazione dei minori in un contesto
sociale aperto e competitivo, non integra né l’elemento oggettivo,
né quello soggettivo del tipo di reato predetto. Al fine di stabilire
se un centro di insegnamento è contrario alla legge bisogna
considerare che le previsioni del legislatore in materia educativa
mirano ad un bilanciamento tra la libertà d’insegnare, il diritto
dei genitori di impartire ai figli una formazione religiosa e morale
conforme alle loro convinzioni, e la libertà di istituire centri
scolastici. La possibilità di istituire centri scolastici ed
educativi anche non omologabili pubblicamente, organizzati alla
stregua di una “home school” anglosassone o di un collegio religioso
in regime di internato o nello stile delle scuole premilitari
prussiane, esclude – purché siano rispettati i principi
costituzionali posti a presidio della dignità della persona, dei
diritti inviolabili che le sono inerenti e del libero sviluppo della
personalità dei soggetti – che i modelli formativi sviluppati
all’interno di un nucleo familiare tradizionale, o in un ambito
chiuso parafamiliare possano concretare il fatto tipico del reato in
esame e cioè la costituzione di centri scolastici contrari alla
legge. L’intervento del diritto penale si giustifica, invece, nel
caso in cui siano impartiti insegnamenti volti a diffondere idee
contrarie alla tolleranza ed alla pacifica convivenza con apologia
della violenza o della discriminazione per motivi razziali, religiosi
o xenofobi, ovvero mirati alla prostituzione o corruzione dei minori.
Nel caso di specie, la formazione impartita, pur esaltando lo spirito
di disciplina e metodi severi, non consta che abbia comportato un
indottrinamento meritevole di sanzione penale, ma, semmai, scelte
educative opinabili, il cui possibile pregiudizio per i minori
giustificherebbe, al più, interventi di competenza del giudice
civile. La segretezza o clandestinità che caratterizza le condotte
degli imputati non possono da sole concretizzare il fatto tipico del
reato di associazione per delinquere, una volta escluso che gli stessi
si siano proposti fini delittuosi, non essendosi ravvisati nei loro
comportamenti gli estremi di delitti di lesioni all’integrità
psichica o di costituzione di centri scolastici contrari alla legge.

Sentenza 24 giugno 1994

Le norme del Real Decreto 1006/1991 che rinviano al disposto degli
Accordi con le confessioni religiose per la disciplina degli
insegnamenti religiosi relativi alla Scuola Primaria, sono conformi al
diritto in quanto attuative del dettato della Disposizione Addizionale
II, della LOGSE (Ley Organica de Ordenación General del Sistema
Educativo, 3 ottobre 1990). Tale disposizione, non esaurisce la
applicazione specifica del diritto costituzionale dei genitori a che i
pubblici poteri garantiscano la formazione religiosa e morale dei
figli conformemente alle loro convinzioni (art. 27, comma 3 Cost.); la
tutela di questo diritto, infatti, si realizza indirettamente
attraverso la garanzia di altri diritti costituzionali, ed ha inoltre
espressa menzione nella Legge Organica 3 luglio 1985, nº 8 (art. 18,
comma 1). Le norme del Real Decreto 1006/1991 che rinviano al disposto
degli Accordi con le confessioni religiose per la disciplina degli
insegnamenti religiosi relativi alla Scuola Primaria, oltre ad
osservare il mandato costituzionale di cooperazione con le Chiese
(art. 16, comma 3 Cost.), non violano la riserva di Legge Organica
relativa allíattuazione dei diritti fondamentali in quanto
applicative del dettato della Disposizione Addizionale II, della LOGSE
(Ley Organica de Ordenación General del Sistema Educativo, 3 ottobre
1990). Tale disposizione è legittima posto che la Costituzione
ammette che i Trattati possano avere ad oggetto i diritti e i doveri
fondamentali, quando vi sia líautorizzazione delle Corti Generali,
come nel caso degli Accordi con la Santa Sede e con le altre
religioni; un Accordo o Trattato non è imposizione di uno Stato
Straniero, ma esercizio della sovranità nazionale.