Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Linee guida

"Introduzione.
La Guida intende offrire un panorama
delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici
dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione
del regolamento, prevista il 25 maggio 2018.
Attraverso
raccomandazioni specifiche vengono suggerite alcune azioni che
possono essere intraprese sin d’ora perché fondate
su disposizioni precise del regolamento che non lasciano spazi a
interventi del legislatore nazionale (come invece avviene per
altre norme del regolamento, in particolare quelle che
disciplinano i trattamenti per finalità di interesse
pubblico ovvero in ottemperanza a obblighi di legge).
Vengono, inoltre, segnalate alcune delle principali
novità introdotte dal regolamento rispetto alle quali
sono suggeriti possibili approcci."

Legge regionale 07 febbraio 2011, n.8

L.R. 7 febbraio 2011, n. 8: "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza". Art. 1 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. 1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce presso il Consiglio regionale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena […]

Legge regionale 09 dicembre 2009, n.31

L.R. Piemonte 9 dicembre 2009, n. 31: "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza". Art. 1 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) 1.La Regione, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto e nel rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza […]

Decreto ministeriale 14 gennaio 2005

Ministero della Giustizia. Decreto 14 gennaio 2005: “Inserimento di codici di deontologia e di buona condotta nell’allegato a) del codice in materia di protezione dei dati personali”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 23 del 29 gennaio 2005) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l’art. 106 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante […]

Sentenza 06 aprile 2004, n.6759

Ai sensi dell’art. 15, comma 10, della Legge n. 223 del 1990,
costituisce illecito, colpito da sanzione amministrativa, la
diffusione in prima serata, da parte di emittente radiotelevisiva, del
resoconto di un procedimento giudiziario contenente particolari
raccapriccianti. Secondo il chiaro dettato della disposizione de qua,
infatti, ai fini dall’integrazione dell’illecito in essa prefigurato,
la trasmissione di programmi radiotelevisivi di carattere informativo
non gode di una particolare e differenziata garanzia rispetto ad altri
programmi riconducibili a generi diversi, in quanto il legislatore ha
correttamente “bilanciato” i due interessi costituzionali in gioco,
accordando la prevalenza a quello preordinato alla tutela dei minori e
limitando, perciò, l’esercizio della libertà di informazione
radiotelevisiva – secondo criteri di proporzionalità e non
eccessività – alle ipotesi di pericolo effettivo di nocumento allo
sviluppo psichico o morale dei minori stessi.