Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Convenzione 02 aprile 2008

CONVENZIONE INTEGRATIVA 2008 PER I SACRISTI DELLA DIOCESI DI MILANO L’anno 2008 il giorno due del mese di aprile in Milano, tra la Commissione delegata dei Parroci della Diocesi di Milano, … e la Commissione dell’Unione Diocesana dei Sacristi, … è stata stipulata la seguente CONVENZIONE per i Sacristi della Diocesi di Milano con decorrenza […]

Sentenza 16 marzo 2005, n.241

Ai sensi dell’art. 26. dell’allegato A, del D.P.R. 25 giugno 1983, n.
347, il riconoscimento dell’ottava qualifica funzionale – per i
dipendenti degli enti locali – è riservato a coloro che, oltre ad
essere muniti di titolo di laurea, siano abilitati allo svolgimento di
un’attività professionale, nel caso in cui la prestazione
lavorativa richiesta comporti lo svolgimento di mansioni di natura
professionale; ove si tratti di attività di carattere diverso è
sufficiente per contro il solo titolo di laurea. Ciò considerato,
pertanto, nel caso di Cappellano cimiteriale, l’Ordinazione
sacerdotale va intesa non solo come laurea, ma come “laurea
professionale” ai sensi del citato art. 26, allegato A, del D.P.R.
25 giugno 1983, n. 347. Tale disposizione richiede, inoltre, ai fini
dell’integrazione dell’ottava qualifica funzionale, che l’attività
svolta sia caratterizzata da “complessità e difficoltà delle
prestazioni”, onde evincere dalle stesse profili di autonomia
operativa e responsabilità da parte del funzionario; detti aspetti
non appaiono, in particolare, caratterizzare l’attività del
Cappellano cimiteriale, il quale proprio in considerazione del suo
status di sacerdote cattolico, svolge esclusivamente l’adempimento
di mansioni di natura propriamente religiosa, quali celebrazioni delle
Sante messe e benedizione di salme, e non anche – ai sensi della
normativa sopra citata – attività di “istruttoria, predisposizione
e formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di
difficoltà”.

Regio decreto 07 settembre 1990, n.1145/1990

Real decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, por el que se crea el Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y se dictan normas sobre su funcionamiento. (B.O.E. del 21 de septiembre) La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, establece que los poderes públicos facilitarán la asistencia religiosa en los […]

Sentenza 20 marzo 2000

La condotta di invasione arbitraria ai fini dell’art. 633 c.p. deve
essere supportata dall’elemento soggettivo caratterizzato dal dolo
specifico di “occupare o comunque trarre profitto” dal bene
invaso: non è, quindi, dato di confondere i concetti di “invasione
arbitraria” e di “occupazione”, considerati separatamente dal
legislatore e riferiti a due elementi diversi del reato, e cioè
rispettivamente a quello della condotta vietata ed a quello
dell’elemento psicologico. L’occupazione in sé, e cioè il mero
permanere invito domino in un determinato bene, pur ovviamente
rimanendo un comportamento censurabile in sede civile, non rileva ai
fini dell’elemento oggettivo del reato, integrato invece dalla mera
invasione arbitraria. Ne consegue che il reato non ricorre laddove si
sia in presenza di una “occupazione invito domino” da parte di chi
sia già nel possesso del bene o comunque che vi sia acceduto senza
porre in essere la condotta di invasione.
Per l’integrazione del reato di turbamento di funzioni religiose ai
sensi dell’art. 405 c.p., come pure dell’art. 406 c.p., occorre
l’impedimento attivo dell’esercizio concreto di una funzione
religiosa, non bastando il solo fatto dell’invasione di una
basilica, specie se di grandi dimensioni. Si richiede, altresì, ai
fini dell’elemento soggettivo, che l’agente abbia l’intenzione
di cagionare il turbamento.
La norma amministrativa di cui all’art. 26 quarto comma della legge
8 agosto 1977, n. 513 deve ritenersi speciale rispetto a quella di cui
all’art. 633 c.p., perché si riferisce ad una categoria di bene
(alloggi di edilizia residenziale pubblica invece che “terreni o
edifici pubblici o privati”) e ad una condotta (non una generica
invasione arbitraria, ma la più specifica mancanza di autorizzazione
da parte dell’ente gestore del bene) più ristretta di quella
penale.

Codice penale 2000

Codice penale venezuelano, 2000. CÓDIGO PENAL DE VENEZUELA (Gaceta Oficial Nº 5494 Extraordinario de fecha 20 de octubre de 2000) (Omissis) TITULO II Delitos contra la libertad CAPITULO II De los delitos contra la libertad de cultos Artículo 168. – El que por ofender algún culto lícitamente establecido o que se establezca en la República, […]

Codice penale 24 luglio 1998

Codice penale finlandese del 1889, come modificato dalla legge 24 luglio 1998 n. 563. The Penal Code of Finland as amended by law 563/1998 (Omissis) Chapter 17 – Offences against public order (Omissis) Section 10 – Breach of the sanctity of religion A person who (1) publicly blasphemes against God or, for the purpose of […]

Contratto collettivo 06 novembre 2001

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici 2002-2004. (Omissis) Art. 1 – Definizione. Ai fini della presente normativa, si definisce Sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, che presta la sua opera nel luoghi sacri occupandosi del loro decoro: – preparazione e assistenza delle sacre […]

Convenzione 02 febbraio 2005

Convenzione diocesana 2 febbraio 2005: “Convenzione per i sacristi della Diocesi di Milano”. (Avvocatura Curia di Milano) L’anno 2005 il giorno 2 del mese di febbraio in Milano, tra la Commissione delegata dei Parroci della Diocesi di Milano, composta da: Don Ferdinando Rivolta – Presidente, da Don Renato Aristide Mariani e da Mons. Silvano Motta, […]