Ordinanza 24 marzo 2006, n.127
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
relativo all’esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie,
previsto dalla circolare del Ministro di grazia e giustizia – Div.
III del 29 maggio 1926, n. 2134/1867, per “illegittima invasione della
sfera di competenza del potere giurisdizionale da parte del potere
amministrativo”, è inammmissibile a norma dell’art. 37 della legge
11 marzo 1953, n. 87. Manca infatti, sia sotto il profilo soggettivo
che sotto quello oggettivo, la materia di un conflitto costituzionale
di attribuzione, considerato che da un lato un organo giudiziario è,
a causa del carattere diffuso del potere cui appartiene, legittimato a
proporre conflitto tra poteri dello Stato, in quanto “esso sia
attualmente investito del processo, in relazione al quale soltanto i
singoli giudici si configurano come organi competenti a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartengono”, e
dall’altro, che tale ricorso per conflitto – come risulta dalla sua
complessiva formulazione – non prospetta in realtà alcuna menomazione
delle attribuzioni costituzionalmente garantite agli appartenenti
all’ordine giudiziario, ma esprime solo il personale disagio di un
“lavoratore dipendente del Ministro di Giustizia” per lo stato
dell’ambiente nel quale deve svolgere la sua attività.