Come si evince dalle disposizioni contenute nella legge 15 dicembre
1972, n. 772, disciplinante la materia dell’obiezione di coscienza (ed
in particolare dagli artt. 1, primo comma, 2, primo e secondo comma,
3, terzo comma, 5, 6 e 9), l’accogliemento della domanda di ammissione
al servizio sostitutivo civile, comporta per l’obiettore la perdita
dello status militare – acquisito al momento dell’arruolamento – con
conseguente cessazione della appartenenza alle Forze armate e, quindi,
della assoggettabilita’ alla giurisdizione militare. Per le stesse
ragioni, il discorso sull’ammissione al servizio sostitutivo civile
deve ricondursi, piu’ che all’ottica dei modi di esplicazione,
all’ottica dei limiti del servizio militare obbligatorio, del pari
fatti oggetto di riserva di legge dall’art. 52, secondo comma, Cost..
Pertanto, e’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art.
103, terzo comma, secondo periodo, della Cost., l’art. 11 della legge
15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui stabilisce che gli
obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile,
siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari. Rimangono
assorbiti gli altri motivi di illegittimita’, prospettati in
riferimento agli artt. 25, primo comma, e 52, primo e secondo comma,
Cost.