Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Scambio di note 21 aprile 1992

Scambio di Note tra il Ministro dei rapporti con l’estero e del culto di Argentina e il Nunzio apostolico (21 aprile 1992) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Scambio di note 21 aprile 1992 Senor Nuncio Apostólico: Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia a efectos de proponerle, en nombre del Gobierno Argentino, la […]

Legge 22 giugno 2001, n.16

Lei n.º 16/2001, de 22.06 Lei da Liberdade Religiosa A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, para valer como lei geral da República, o seguinte: Capítulo I Princípios Artigo 1.º Liberdade de consciência, de religião e de culto A liberdade de consciência, de religião e de culto […]

Sentenza 24 dicembre 1991, n.467

La regola della proporzionalità della limitazione di un diritto
inviolabile dell’uomo in riferimento all’adempimento di un dovere
costituzionale inderogabile, impone che il legislatore, nel suo
discrezionale bilanciamento dei valori costituzionali, possa
restringere il contenuto del diritto inviolabile – qual’é, nella
specie, il diritto alla professione della propria fede religiosa –
soltanto nei limiti strettamente necessari alla protezione
dell’interesse pubblico sottostante al dovere costituzionale
contrapposto, qual’é a sua volta, nella specie, l’obbligo di prestare
il servizio militare di leva in tempo di pace. E tali limiti sono
indubbiamente superati con la mancata estensione dell’esonero, a pena
espiata, dalla prestazione del servizio militare – previsto dall’art.
8, terzo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772, per l’obiettore di
coscienza che, senza aderire alla possibilità della prestazione di
servizi alternativi, rifiuti il servizio militare prima
dell’incorporazione – all’obiettore che abbia manifestato tale rifiuto
dopo aver assunto il servizio, data la concreta eventualità che, non
potendo giovarsi dell’esonero, lo stesso obiettore sia esposto ad una
lunga e pesante serie di condanne penali.

Sentenza 06 luglio 1989, n.409

È legittima la tutela dell’obbligatorietà del servizio militare,
quale risulta dalla disciplina dell’ipotesi, di cui al secondo comma
dell’art. 8 della legge n. 772 del 1972, di rifiuto totale, in tempo
di pace, prima di assumerlo, del servizio militare di leva, in quanto
la situazione di chi rifiuta d’adempiere a doveri di solidarietà
sociale costituzionalmente sanciti è ben diversa e non comparabile
con la situazione di chi pur essendo contrario all’uso personale delle
armi per imprescindibili, e giuridicamente controllati, motivi di
coscienza, quei doveri di solidarietà adempie chiedendo (ed
ottenendo) d’essere ammesso al servizio militare non armato od al
servizio civile alternativo.

Sentenza 06 maggio 1985, n.164

Non è esatto che l’obbligo di prestare servizio militare armato sia
un dovere di solidarietà politica inderogabile per tutti i cittadini:
viceversa, inderogabile dovere per tutti i cittadini è la difesa
della Patria, cui il servizio militare obbligatorio si ricollega, pur
differenziandosene concettualmente ed istituzionalmente. Cosicché,
mentre nessuna legge potrebbe esentare dal dovere di difesa della
Patria previsto dall’art. 52, primo comma, Cost., in conformità del
secondo comma dello stesso articolo, il servizio militare è
obbligatorio nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge ordinaria,
purché non siano violati altri precetti costituzionali. E la
normativa di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul
riconoscimento dell’obiezione di coscienza, prevedendo per gli
obbligati alla leva la possibilità di venire ammessi a prestare, in
luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o
servizio sostitutivo civile, non si traduce in una deroga al dovere di
difesa della Patria, poiché il servizio militare armato può essere
sostituito con altre prestazioni personali di portata equivalente,
riconducibili anch’esse all’idea di difesa della Patria. È
inammissibile la questione di legittimità costituzionale allorché la
prospettazione del thema decidendum appare incoerente, se non
addirittura contraddittoria, con inevitabili riverberi negativi sul
petitum, così da renderne i contorni incerti o, al limite, illogici.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale che il
giudice a quo si limita a sollevare “nei medesimi termini” di altre
ordinanze dello stesso o di altro giudice, risultando indiscutibile la
carenza di motivazione, non bastando ad assolvere il relativo onere
una motivazione formulata esclusivamente per relationem.

Legge 08 luglio 1998, n.230

Legge 8 luglio 1998, n. 230: “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.” (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n.163 del 15 luglio 1998) 1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle liberta’ di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui […]

Sentenza 23 aprile 1986, n.113

Come si evince dalle disposizioni contenute nella legge 15 dicembre
1972, n. 772, disciplinante la materia dell’obiezione di coscienza (ed
in particolare dagli artt. 1, primo comma, 2, primo e secondo comma,
3, terzo comma, 5, 6 e 9), l’accogliemento della domanda di ammissione
al servizio sostitutivo civile, comporta per l’obiettore la perdita
dello status militare – acquisito al momento dell’arruolamento – con
conseguente cessazione della appartenenza alle Forze armate e, quindi,
della assoggettabilita’ alla giurisdizione militare. Per le stesse
ragioni, il discorso sull’ammissione al servizio sostitutivo civile
deve ricondursi, piu’ che all’ottica dei modi di esplicazione,
all’ottica dei limiti del servizio militare obbligatorio, del pari
fatti oggetto di riserva di legge dall’art. 52, secondo comma, Cost..
Pertanto, e’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art.
103, terzo comma, secondo periodo, della Cost., l’art. 11 della legge
15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui stabilisce che gli
obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile,
siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari. Rimangono
assorbiti gli altri motivi di illegittimita’, prospettati in
riferimento agli artt. 25, primo comma, e 52, primo e secondo comma,
Cost.