Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto ministeriale 27 febbraio 2017

Le formule per la redazione degli atti dello stato civile. In G.U. il
comunicato ufficiale dell’avvenuta pubblicazione del d.m. 27
febbraio 2017 con cui il Ministero dell’Interno ha dato
attuazione all’art. 4 d.lgs. n. 5/2017 relativamente alle
modifiche necessarie per il coordinamento al d.m. 27 febbraio 2001. In
particolare, tali modifiche concernono la tenuta dei registi delle
unioni civili e le formule per la redazione degli atti dello stato
civile.
Fino alla data in cui diverrà operativo
l’archivio nazionale informatizzato ex art. 10 d.l. n. 78/2015
si utilizzeranno i registi di unioni civili di cui all’art. 14
r.d. n. 1238/1939, come previsto per gli altri registri dello stato
civile.
Per quanto riguarda, poi, il formato dei registri,
l’indice annuale, la carta e l’ordine dei fogli,
nonché ogni altra caratteristica tecnica inerente la stampa, la
scritturazione, la conservazione e la redazione degli atti si
applicano le disposizioni vigenti per gli altri registri dello stato
civili, in quanto compatibili.

(Fonte:
www.dirittoegiustizia.it)