Legge 20 maggio 2016, n.76
[in vigore dal 5 giugno 2016]
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
[in vigore dal 5 giugno 2016]
L’ampiezza del sindacato del giudice statale sui provvedimenti
di espulsione adottati all’interno di un gruppo confessionale si
riduce al vaglio del rispetto dei diritti fondamenali concretamente
offerti e, segnatamente, del diritto di difesa, inteso nel suo nucleo
essenziale di sostanziale possibilità di contraddire
all’interno del procedimento di espulsione. Ciò in
quanto nell’ordinamento giuridico italiano la potestà
sanzionatoria e disciplinare di tali gruppi trova una sua propria
fonte (in luogo di quella comune prevista dal codice civile per gli
enti associativi), da una parte, dal combinato disposto costituzionale
di cui agli artt. 7, I° co. e 8, II° co.; e dall’altra
parte, dalla giurisprudenza della Consulta, che ha ribadito nel tempo
la forza e la cogenza di tali precetti, mettendo a fuoco il ruolo
limite costituito dai “principi supremi”
dell’ordinamento statuale. Ne deriva, quindi, secondo il
Tribunale adito, che l’espulsione del singolo adepto a seguito
dell’esplicarsi di quella autonoma potestà organizzativa,
che comprende l’irrogazione di sanzioni, possa essere sindacata
e dichiarata illegittima unicamente laddove questi riscontri la chiara
ed effettiva lesività in concreto dei diritti fondamentali
della persona garantiti dalla Costituzione (art. 2) –
all’esterno e – all’interno delle formazioni
sociali; ossia quando, sulla base dei documenti e delle allegazioni di
causa offerti allo scrutinio giudiziale, si appalesi l’effettiva
attitudine dell’espulsione a recare un danno ingiusto in spregio
ai beni costituzionalmente presidiati (ad es. con modalità tali
da ledere il prestigio, l’onore e la dignità del soggetto
espulso).
Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12: “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”. (da B.U. 31 maggio 2006, n. 8) ARTICOLO 1 (Principi e finalità) 1. La Regione Liguria assume i principi fissati nella Costituzione, quali valori di riferimento per la promozione del sistema integrato sociale e sociosanitario e per l’esigibilità dei […]
Consiglio regionale: “Statuto della Regione Puglia”, 3, 4 e 5 febbraio 2004. (Approvato dal Consiglio regionale, in prima lettura, ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana, con deliberazione n. 155 del 21 ottobre 2003 e confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 165 del 3, 4 e 5 febbraio 2004) TITOLO I PRINCIPI […]
Camera dei Deputati. XIV legislatura. Disegno di legge, d’iniziativa dell’On.le Franco Grillino, n. 3296 del 21 ottobre 2003: “Disciplina del patto civile di solidarietà e delle unioni di fatto”. ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende fornire la possibilita` di optare per uno strumento regolativo pattizio piu` snello e leggero alle coppie che […]
Consiglio regionale: “Statuto della Regione Calabria”, 6 luglio 2004. TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Articolo 1 (La Regione Calabria) 1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell’unita della Repubblica Italiana e nell’ambito dell’Unione Europea. 2. La Calabria fa propria la carta dei […]
Non e’ fondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione
di legittimita’ costituzionale dell’art. 2941, n. 1, cod. civ.,
laddove, stabilendo che il corso della prescrizione resti sospeso tra
i coniugi, non contiene analoga previsione per i conviventi , in
quanto – posto che l’istituto della prescrizione e’ finalizzato
all’obiettivo primario di garantire certezza nei rapporti giuridici,
impedendo al titolare di un diritto di esercitarlo dopo un determinato
periodo di tempo; che, in tale prospettiva, la sospensione della
prescrizione si caratterizza per la peculiarita’ costituita dalla
tassativita’ dei casi previsti dalla legge; e che, se esorbita dalle
attribuzioni del giudice delle leggi, quella di creare una nuova
fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi
legittimo sindacare l’omissione legislativa nell’ambito di un’ipotesi
gia’ determinata, a condizione che la norma richiamata costituisca
‘tertium comparationis’, tale da rendere costituzionalmente
illegittima l’omissione stessa e, quindi, doverosa la sentenza
additiva della Corte – la famiglia legittima, essendo una realta’
diversa dalla famiglia di fatto, non costituisce adeguato ‘tertium
comparationis’, ed in quanto la sospensione della prescrizione implica
precisi elementi formali e temporali che si ravvisano nel coniugio e
non nella libera convivenza.