Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 29 gennaio 1996, n.49

Sia la costituzione in giudizio sia un contratto d’affitto di fondo
rustico ultranovennale, posti in essere da un ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto devono, per la rilevanza civile dei controlli
canonici, essere autorizzati in forma scritta dall’autorità
ecclesiastica, rientrando fra gli atti di straordinaria
amministrazione; in mancanza, tali atti sono colpiti da nullità
relativa, che può essere fatta valere solo da parte dell’ente
tutelato dal controllo e contro il quale non può farsi valere che sia
stato il suo rappresentante a dar causa alla nullità, per non avere
richiesto la prescritta licenza. Per altro, se l’atto di
straordinaria amministrazione è stato compiuto, anteriormente alla
stipula del nuovo Accordo fra l’Italia e la Santa Sede del 1984,
senza essere stato autorizzato anche dal Governo, secondo quanto
prescritto dalla legge n. 848 del 12929, esso è colpito dalla
sanzione di una ulteriore nullità relativa, né possono addursi a
sanatoria fatti concludenti posti in essere dai rappresentati o dagli
aventi causa dell’ente medesimo.