Sentenza 08 febbraio 2006, n.2757
Sussiste il diritto al ricongiunzione presso un’unica gestione di
tutti i periodi di contribuzione obbligatoria versata al Fondo di
previdenza per il clero dai sacerdoti secolari ed all’INPS dai
sacerdoti successivamente ridotti allo stato laicale, attesa la
riconducibilita’ dei sacerdoti e dei ministri di culto nell’ampia
categoria dei lavoratori dipendenti e autonomi esercenti libere
professioni, indipendentemente dallo svolgimento, o meno, delle
relative modalita’ lavorative all’interno dell’ordinamento canonico,
alla stregua del carattere obbligatorio dell’iscrizione al Fondo di
previdenza per il clero (art. 5, primo comma, legge n. 903 del 1973) e
di un’interpretazione adeguatrice dell’art. 2 della legge n. 29 del
1979. Tale disposizione, in mancanza di un’espressa esclusione del
sistema previdenzia le di cui alla legge n. 903 del 1973, non e’
interpretabile in senso restrittivo, in modo da ritenere che i
sacerdoti secolari e i ministri di culto non cattolici non siano
ricompresi tra i destinatari del beneficio della ricongiunzione dei
periodi relativi al versamento di contributi al fondo di previdenza
per il clero, atteso che una diversa opzione interpretativa
comporterebbe dubbi di lgittimita’ costituzionale in relazione
all’art. 3 Cost. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento a
dipendente della Camera dei Deputati gia’ iscritto, quale sacerdote
secolare, allo speciale fondo di previdenza per il clero).