Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 19 luglio 1995, n.590

Può esprimersi parere favorevole al riconoscimento giuridico di una
fondazione di culto ed all’approvazione dello statuto di essa,
nonché all’autorizzazione ad accettare una donazione, allorché –
anche a seguito di integrazioni – risultino infine chiaramente
specificati nello statuto dell’ente gli scopi che esso intende
perseguire e le fonti di reddito di cui intende servirsi.

Parere 31 maggio 1995, n.1598

Non può essere approvato un nuovo statuto di una fondazione di culto
e di religione – la cui attività, pur essendo collegata di fatto con
un Istituto religioso (“Istituto volontarie della carità”) non possa
tuttavia essere considerata istituzionalmente strumentale per
l’attività di detto Istituto, né da questo dipendente – ove le
disposizioni proposte, determinando sostanzialmente una dipendenza
della fondazione dall’Istituto, creino una commistione di poteri
dannosa per la gestione e per gli interessi dei terzi.

Parere 24 maggio 1995, n.3148

Ai fini dell’approvazione dello statuto di una fondazione di culto,
appare opportuna la richiesta d’integrazione delle norme statutarie
con la previsione di un collegio di revisori dei conti, nominati anche
dall’autorità ecclesiastica fra persone dotate di specifica
competenza professionale e delle quali almeno una risulti iscritta
nell’albo ufficiale dei revisori. L’autorizzazione governativa
all’accettazione di un lascito da parte di una fondazione di culto
può essere rilasciata anche prima del passaggio in giudicato della
sentenza civile di secondo grado che afferma la validità della
disposizione testamentaria in favore dell’ente, tenuto conto del
fatto che l’autorizzazione non pregiudica, in ogni caso, i diritti
dei terzi.

Parere 08 marzo 1995, n.590

A differenza delle associazioni, in cui l’assemblea dei soci può
meglio precisare in itinere gli scopi sociali solo genericamente
determinati nell’atto costitutivo, nelle fondazioni la finalità
enunciata in sede di costituzione assume un rilievo tale da richiedere
di essere più compiutamente definita, non tanto quanto agli scopi
ultimi da conseguire, quanto al tipo di attività che sono mezzo a
quegli scopi (e dunque, nella specie, sarà d’uopo precisare se la
proprietà immobiliare verrà sfruttata per ricavarne rendite o sarà
utilizzata direttamente come sede delle attività della fondazione; in
quest’ultima ipotesi dovranno indicarsi i fondi quantitativamente e
qualitativamente idonei a finanziare gli oneri di gestione).

Parere 29 agosto 1994, n.3148/92

É necessario sospendere l’emanazione del parere sul riconoscimento
della personalità giuridica civile di una fondazione di culto
destinataria di un legato, in attesa della imminente definizione del
giudizio civile promosso dagli eredi, essendo indispensabile
l’accertamento della congruità del patrimonio dell’ente
fondatizio.

Parere 30 luglio 1993, n.850

Le fondazioni, il cui elemento costitutivo è un patrimonio destinato
a uno scopo non lucrativo (nella specie l’animazione e la formazione
cristiana nel mondo dell’assistenza sociale in favore degli
emarginati e dei portatori di handicap), appartengono alla categoria
degli enti amministrativi, che hanno al vertice della loro
organizzazione un gruppo di soggetti titolari di un ufficio privato
tenuti a gestire l’ente nell’esclusivo interesse di questo. Ne
discende che i fondatori possono riservarsi la nomina degli
amministratori per meglio garantirsi circa il perseguimento dello
scopo che si propongono di raggiungere attraverso la fondazione. La
sottoposizione degli atti del consiglio di amministrazione alla
ratifica di un soggetto esterno alla fondazione, come la Conferenza
Episcopale Regionale, è una limitazione illegittima all’autonomia
della fondazione, che è necessario rimuovere dallo statuto per
ottenerne l’approvazione.