Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Deliberazione 2002, n.2/2002/P

Il Fondo edifici di culto ente con propria personalità giuridica ed
autonomia contabile ed organizzativa, costituisce una fondazione: per
espressa volontà legislativa non è pertanto considerato un soggetto,
bensì un oggetto di attività giuridica e l’art. 57 L. n. 222/1985
ne affida l’amministrazione al Ministero dell’Interno che ne ha la
rappresentanza giuridica. Assume, pertanto, la natura giuridica di
ente – organo incardinato nella persona giuridica Stato. Di
conseguenza, gli atti del detto Fondo sono soggetti al controllo
preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Decreto 10 marzo 2004, n.210

Conferenza Episcopale Italiana. Decreto di approvazione 10 marzo 2004, n. 210: “Statuto della Fondazione di religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”. Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana – VISTA la delibera della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana in data 19 gennaio 2004 con la quale si apportano modificazioni allo statuto della Fondazione di […]

Sentenza 01 marzo 1994

In relazione alla iscrizione delle associazioni religiose nel Registro
delle “Entità Religiose”, la sussistenza dei requisiti necessari, di
cui al Real Decreto nº 142/1981 (art. 3, comma 2), tra i quali i
“fini religiosi”, deve essere oggetto di valutazione autonoma da parte
del Ministero di Giustizia, rispetto a quanto certificato dalla
corrispondente Chiesa o confessione. In relazione alla iscrizione
delle associazioni religiose nel Registro delle “Entità Religiose”,
dallo statuto della fondazione “Patronato Social Escolar de Obreras”
si evince che esso ha la finalità essenziale di costituire un Centro
docente della Chiesa cattolica, il cui oggetto è l’insegnamento,
benché accompagnato da una solida formazione religiosa, e pertanto è
escluso il requisito necessario dei “fini religiosi”, per il quale si
intende la finalità di riunire in gruppo soggetti che partecipino
della medesima credenza divina, predichino quella dottrina, pratichino
il culto di essa e, nel caso di fondazione, destinino la massa dei
beni a tali finalità. In relazione alla iscrizione delle associazioni
religiose nel Registro delle l’Entità Religiose”, il requisito
richiesto dei “fini religiosi” non viola l’Accordo tra Stato
Spagnolo e S. Sede, 3 gennaio 1979 (ratificato il 4 dicembre dello
stesso anno), dal momento che il punto terzo del comma 4) dell’art.
I stabilisce che le associazioni e altre entità o fondazioni
religiose erette canonicamente possono acquistare la personalità
giuridica civile secondo quanto disposto dall’Ordinamento dello
Stato, mediante la iscrizione nel Registro corrispondente, allorché
siano certificati i requisiti necessari, di cui al Real Decreto nº
142/1981; a tale disciplina, rinvia altresì il Real Decreto nº
589/1984, cui detto requisito non è contrario.

Parere 18 ottobre 1995, n.3810/94

Non si ravvisano ragioni ostative al riconoscimento della personalità
giuridica, all’approvazione dello statuto e all’autorizzazione
all’acquisto di un’eredità nei confronti di una fondazione
beneficiaria di lascito immobiliare gravato da usufrutto, ove la
rendita del patrimonio e i proventi di attività connesse a quelle
istituzionali garantiscano la copertura degli oneri di gestione.