Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 02 maggio 2012, n.2064

Per antica consuetudine, che trova radice nella storia, l’ente
CAPPELLA DEL TESORO DI SAN GENNARO IN NAPOLI è oggi sottratto
all’applicazione della normativa in tema di fabbricerie di cui alla
l. 20 maggio 1985 n. 222 (art. 72) e relativo regolamento
d’attuazione (d.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33). Per quanto qui più
specificatamente interessa, lo statuto (approvato con R.d. 7 giugno
1894) ed il regolamento (adottato con d.M. 23 gennaio 1926) della
Cappella disciplinano in modo del tutto peculiare, rispetto a quanto
previsto dall’art. 35 del d.P.R. 33/87, la composizione e la
procedura di nomina dei membri dell’organo che amministra l’ente.
Trovandosi ora nell’improcrastinabile necessità di procedere ad un
rinnovo statutario, l’ente rappresenta L’ESIGENZA pregiudiziale di
“CHIARIRE LA PROPRIA NATURA GIURIDICA”. Il Consiglio di Stato è
dunque investito della questione dal Ministero dell’Interno.
DUE SONO LE POSIZIONI che si confrontano avanti all’Alto Consesso.
Per un verso l’ente Cappella ritiene, in forza di una “obiettiva
disamina degli eventi che son all’origine della nascita e vita”
dello stesso, di essere collocabile nel novero degli ENTI FONDAZIONALI
MORALI DI NATURA PUBBLICISTICA: la “peculiarità identitaria … e
l’atipicità dei connotati … lo sottraggono ad ogni referibilità
alla disciplina pattizia di cui alla legge n. 222/85 e, quindi,
all’accostamento analogico alla figura giuscanonistica delle
fabbricerie”. Per il verso opposto il Ministero richiedente il
parere rappresenta come gli scopi perseguiti dall’ente, individuati
dall’art. 12 dello statuto nella “amministrazione dei beni della
Cappella e nomina del personale della Cappella e della Chiesa, del
Duomo, dell’Oratorio nella Villa alle Due Porte e della
Segreteria”, coincidano con gli scopi propri delle fabbricerie
indicati dall’art. 37 d.P.R. 33/87. Tale coincidenza di scopo,
finalità e funzioni farebbe della Cappella una FABBRICERIA E, COME
TALE, UN ENTE DI “NATURA ESSENZIALMENTE PRIVATISTICA” (secondo
quanto riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato in un precedente
parere – n. 289 del 28 settembre 2000).
Nella sua valutazione ricognitiva della natura della Cappella, il
Consiglio di Stato rileva anzitutto come tale soggetto giuridico sia
effettivamente caratterizzato da un’origine ed una storia del tutto
particolari dalle quali è discesa per l’ente un’atipicità
amministrativa e regolatoria che sopravvive ancora oggi. Nel compiere
questo rilievo viene però contestualmente riconosciuto come tale
atipicità trovasse la propria giustificazione nell’esigenza di
garantire all’ente, nel quadro degli ordinamenti precedenti a quello
attuale, l’autonomia e l’integrità del patrimonio necessarie per
l’attuazione delle proprie specifiche finalità. Oggi, mutato
l’assetto socio-economico-culturale, ci si deve domandare se tale
esigenza possa e debba ancora giustificare una regolamentazione
particolare per la Cappella.
L’ESATTA INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA DELL’ENTE in
questione – proseguono i consiglieri di Palazzo Spada – DEVE
DERIVARE piuttosto DA UN’ATTENTA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE:
SE, come risulta in effetti per la Cappella, LE ATTIVITÀ DI UN ENTE
COINCIDONO CON LE FINALITÀ PROPRIE PERSEGUITE DALLE FABBRICERIE (ART.
37 D.P.R. 33/87), ESSO DOVRÀ NECESSARIAMENTE ESSERE FATTO RIENTRARE
NELLA CONFIGURAZIONE COMUNE DELLA FABBRICERIA E AD ESSO DOVRÀ ESSERE
APPLICATA LA NORMATIVA GENERALE IN MATERIA. Nè potranno essere
sufficienti a sottrarre l’ente da tale applicazione antiche
tradizioni storiche che non trovano più ragion d’essere
nell’attuale assetto storico-economico-culturale.
Peraltro – conclude il Consiglio di Stato – NEL RISPETTO DELLA
PACIFICA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GENERALE (in materia di
fabbricerie) SI DOVRÀ TENERE OPPORTUNAMENTE CONTO, IN SEDE DI
REVISIONE DELLO STATUTO, DELLA TRADIZIONE STORICA E DELL’ATIPICITÀ
DELLA CAPPELLA, bilanciando così l’esigenza primaria del rispetto
dell’applicazione della normativa generale e comune con quella, pur
rilevante, del mantenimento, ove compatibile, delle tradizioni
storico-culturali.

[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la stesura dell’Abstract il
dott. Alessandro Perego]