Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 03 gennaio 2018, n.42

"Secondo la giurisprudenza di
questa Corte di Cassazione, citata dai medesimi ricorrenti (nn.
97/2001; 1640/2001; 1351/2001) e che va in questa sede ribadita in
quanto se ne condividono le ragioni poste a fondamento, un istituto
scolastico gestito da una congregazione religiosa può assumere
la natura di impresa industriale, e quindi usufruire degli sgravi
contributivi a favore delle imprese industriali operanti nel
mezzogiorno, se svolge il servizio scolastico non per fini di
religione e di culto ma per fini di lucro – alla cui integrazione
può essere sufficiente l'idoneità almeno tendenziale
dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio – e con organizzazione
degli elementi personali e materiali necessari per il funzionamento
del servizio stesso".

Fonte del documento:
www.tcnotiziario.it

Sentenza 07 aprile 2005, n.7207

In base alle modifiche apportate dalla legge 11 maggio 1990 n. 108
alla disciplina dei licenziamenti, il carattere imprenditoriale
dell’attività è una condizione sufficiente a prescindere dai
requisiti dimensionali, ma non necessaria ai fini dell’applicazione
dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Correlativamente, ai sensi
di dette disposizioni, l’esclusione di tale carattere non giustifica
la non applicazione del suddetto art. 18 laddove contemporaneamente
non risulti allegato e provato che l’attività svolta dal datore di
lavoro senza fine di lucro rientri in una delle previsioni stabilite
dall’art. 4, comma 1, della citata legge n. 108/1990; quest’ultima
pone in particolare un’eccezione a tale applicabilità “nei confronti
dei datori di lavoro non imprenditori che svolgano senza fine di lucro
attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione
ovvero di religione o di culto” (Nel caso di specie, si è escluso che
risultasse provato che l’attività svolta dalla Casa Internazionale
del Clero, destinata a fornire un alloggio ad ecclesiastici, residenti
o transitanti per Roma, potesse essere qualificata come “attività di
religione” oppure “attività di culto”)