Sentenza 17 settembre 2010, n.642
L’esenzione dal pagamento della imposta ICI è possibile in presenza
di due condizioni: l’appartenenza dell’immobile ad ente non
commerciale, nonche’ la destinazione dello stesso ad una delle
attivita’ di cui all’art. 7, comma 1 lett. i), del d.lgs. 504/1992.
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Documento inserito per gentile concessione del Dott. Francesco Nania
– Studio Nania, Via Alabardieri n. 1, 80121 Napoli