Parere 15 marzo 1995, n.670
Il riconoscimento delle persone giuridiche di diritto canonico
comporta un ambito di apprezzamento, da parte dell’autorità
statale, più ristretto rispetto a quello concernente gli altri enti
morali. Le attività di carattere assistenziale, strumentali rispetto
ai fini di religione e di culto, sono soggette al nuovo regime di
pubblicità previsto per le persone giuridiche di diritto canonico
civilmente riconosciute, che si realizza mediante l’iscrizione
nell’apposito registro.