Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 15 marzo 1995, n.670

Il riconoscimento delle persone giuridiche di diritto canonico
comporta un ambito di apprezzamento, da parte dell’autorità
statale, più ristretto rispetto a quello concernente gli altri enti
morali. Le attività di carattere assistenziale, strumentali rispetto
ai fini di religione e di culto, sono soggette al nuovo regime di
pubblicità previsto per le persone giuridiche di diritto canonico
civilmente riconosciute, che si realizza mediante l’iscrizione
nell’apposito registro.

Parere 15 marzo 1995, n.668

La verifica dell’esclusivo o prevalente fine di culto, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 29, lettera c), del Concordato del
1929, nonché degli articoli 52 e 77 del regolamento approvato con
r.d. 2 dicembre 1929 n. 2262, va operata con criteri restrittivi,
ossia con esclusione della beneficenza, essendo la clausola
concordataria rivolta a sottrarre le confraternite aventi fine di
culto al regime pubblicistico introdotto dalla legge del 1890 sulle
istituzioni di beneficenza. Quando lo Statuto contiene già tutte le
norme essenziali per il funzionamento dell’ente e i suoi organi, il
rinvio ad un futuro regolamento interno per la predisposizione di
ulteriori norme integrative non è censurabile.

Sentenza 19 giugno 1997, n.235

Le differenze naturalmente riscontrabili nei contenuti delle
discipline bilaterali dei rapporti dello Stato con le confessioni
religiose – espressioni di un sistema di relazioni che tende ad
assicurare l’uguale garanzia di libertà e il riconoscimento delle
complessive esigenze di ciascuna di tali confessioni, nel rispetto
della neutralità dello Stato in materia religiosa nei confronti di
tutte – possono rappresentare, e nella specie rappresentano, quelle
diversità di situazioni che giustificano, entro il limite della
ragionevolezza, ulteriori differenze nella legislazione unilaterale
dello Stato. Differenze destinate naturalmente a ricomporsi tutte le
volte in cui le norme di matrice pattizia vengano ad assumere, per
volontà delle parti, analoghi contenuti.