Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 11 marzo 2005, n.12

COMMENTI:
Alberto Roccella, _L’edilizia di culto nella legge regionale della
Lombardia n. 12 del 2005_, in _Rivista giuridica di urbanistica_, 1/2,
2006, p.
[/areetematiche/documenti/documents/roccella.edilizia%20di%20culto%20nella%20legge%20regionale%20della%20lombardia%20n.%2012%20del%202005.pdf]115-150

Risoluzione 31 marzo 2003, n.79

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono riconducibili
tra le Onlus di diritto, tassativamente elencate al comma 8,
dell’art. 10, del D.Lgs. n. 460 del 1997, ma possono assumere detta
qualifica qualora esercitino una o più attività riconducibili nei
settori individuati dal menzionato art. 10, al comma 1, lettera a) e
qualora siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal
decreto legislativo in esame. In particolare, quest’ultimo
stabilisce che – ai fini della assunzione della suddetta qualifica
– detti enti debbano tenere separate scritture contabili; debbano
rispettare i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dal
citato art. 10; c) assolvano, infine, all’onere di comunicazione,
disposto dall’art. 11 del decreto in questione (Nel caso di specie,
in assenza della comunicazione di cui al citato art. 11, del D.Lgs n.
460 del 1997, la Fondazione di culto Z.Z. non assumeva la qualifica di
Onlus, con conseguente esclusione dal relativo trattamento tributario
agevolato).

Risoluzione 20 ottobre 2003, n.198/E

La sottoposizione a vincoli per gli interventi di tutela e
conservazione della maggior parte del patrimonio mobiliare ed
immobiliare delle Parrocchie non costituisce per queste ultime il
requisito dello svolgimento di attività nel settore dei beni
culturali, in quanto tale interpretazione amplierebbe la categoria dei
possibili beneficiari a tutti coloro che sono semplicemente titolari
di diritti reali sui beni soggetti ai vincoli medesimi. Inoltre, gli
scopi religiosi, di grande contenuto morale e sociale, perseguiti
dalle Parrocchie non possono farsi rientrare nelle attività di
tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni
e delle attività culturali, così come definite dall’articolo 148 e
successivi del decreto legislativo n. 112 del 1998, nè tanto meno dal
decreto legislativo n. 490 del 1999 e dall’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo n. 368 del 1998. Pertanto, le erogazioni liberali
effettuate dalle imprese per sostenere le opere di restauro e
conservazione della casa canonica non sono deducibili dal reddito
d’impresa ai sensi dell’art. 65, comma 2, lettera c-nonies) del
TUIR, posto che la Parrocchia istante non può essere ricondotta tra i
soggetti beneficiari ivi espressamente indicati, poiché non rientra
tra i compiti istituzionali della stessa lo svolgimento di attività e
la realizzazione di programmi nel settore dei beni culturali, come
previsto dall’art. 1, comma 1 del Decreto del Ministero per i beni e
le attività culturali 3 ottobre 2002.

Sentenza 29 aprile 2003, n.12739

In tema di contribuzione alla Cassa Unica per gli assegni familiari,
il beneficio dall’esonero dal pagamento dei contributi è previsto in
favore dei datori di lavoro esercenti istituzionalmente le attività
di erogazione di prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e di
assistenza sociale che – a prescindere dalla natura imprenditoriale –
non abbiano fini di lucro, purché assicurino ai propri dipendenti un
trattamento per carichi di famiglia non inferiore agli assegni
familiari. Ne consegue che, ove una casa di cura gestita da una
congregazione religiosa produca utili di esercizio, viene meno il
presupposto dell’assenza di fini di lucro, senza che rilevi in
contrario la destinazione degli stessi utili al raggiungimento delle
finalità religiose e di culto perseguite dalla Congregazione.

Sentenza 14 giugno 1996

La Direzione Generale degli Affari Religiosi al momento della
iscrizione delle Entità Religiose nel corrispondente registro
legittimamente non si limita a verificarne i requisiti formali ma ne
accerta i presupposti sostanziali relativi alle finalità
effettivamente perseguite ed al rispetto dei limiti della salvaguardia
della sicurezza, della salute e della moralità pubblica. L’iscrizione
nel registro delle Entità Religiose in quanto comporta l’attribuzione
ad esse di un regime giuridico differenziato non riveste la medesima
qualifica dell’iscrizione nel registro delle Associazioni di Diritto
Comune, che produce unicamente effetti di pubblicità; pertanto, non
vale, nella prima ipotesi, il principio della presunzione, al momento
della iscrizione, di conformità dei fini formalmente dichiarati con
quelli effettivamente praticati.

Legge 29 marzo 2001, n.135

Legge 29 marzo 2001, n.135: “Riforma della legislazione nazionale del turismo”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 92 del 20 aprile 2001) Capo I PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE Art. 1. (Princìpi) 1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della […]

Sentenza 09 marzo 1998, n.50

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 17 e
18 Cost. (principio di liberta’ sociale), l’art. 21, comma 2, l. reg.
Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attivita’ delle
agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui assoggetta a
sanzione amministrativa anche l’attivita’ di organizzazione e di
intermediazione di cui all’ art. 2 della medesima legge, svolta
occasionalmente e senza scopo di lucro, in quanto – posto che l’art.
21, comma 2, sanzionava amministrativamente chiunque intraprenda o
svolga, in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di
lucro, le attivita’ di organizzazione e di intermediazione previste
dall’art. 2 (che individua le attivita’ proprie delle agenzie di
viaggio e turismo); e che la liberta’ sociale dei cittadini non
comporta il diritto di compiere qualsiasi attivita’, di tal che, se
svolta con continuita’ e con finalita’ lucrativa, l’organizzazione di
gite o di viaggi turistici e’ qualificabile attivita’ economica e, in
quanto tale, soggiace ai limiti dell’art. 41 Cost. e delle leggi che
vi danno attuazione – la disposizione impugnata colpisce anche
comportamenti (quale l’attivita’ di organizzazione di viaggi svolta
episodicamente e senza finalita’ di profitto) che sono espressione
della socialita’ della persona, che e’ il bene protetto dal principio
di liberta’ sociale desumibile dalle disposizioni costituzionali
dianzi richiamate. E’ costituzionalmente illegittimo, ai sensi
dell’art. 27 l. n. 87 del 1953, per violazione degli artt. 2, 17 e 18
Cost., l’art. 20, comma 2, l. reg. Liguria 24 luglio 1997 n. 28
(Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici),
nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche
l’attivita’ di organizzazione e di intermediazione di viaggi e
turismo, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro, in quanto tale
disposizione riproduce in modo del tutto assimilabile il precetto
contenuto nell’art. 21, comma 2, l. reg. n. 15 del 1986.