Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 settembre 2006, n.20442

Fermo restando che caposaldo fondamentale dell’attività economica
è l’organizzazione, da parte di taluno – con rischio proprio – dei
fattori della produzione, nel caso delle organizzazioni di tendenza,
dove l’assenza della finalità di lucro ha un significato
evidentemente rafforzativo dell’esclusione d’imprenditorialità,
essendo quest’ultimo elemento di per sé connaturale alla “area di
non applicazione” dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori,
il dato dirimente per l’ammissione al beneficio di legge consiste
nel fatto che, dal punto di vista lavorativo, l’attività – per come
prestata ed, a vario titolo, respinta dal datore di lavoro che intenda
avvalersi del beneficio d’esclusione – deve innestarsi e realizzare
direttamente le finalità politiche, sindacali, culturali,
d’istruzione, di religione o culto; in tali casi, infatti,
l’attività del lavoratore si compenetra ed attua immediatamente i
fini dell’ente, senza il diaframma operativo neutrale costituito
dall’intrinseca valenza meramente aziendalistica della prestazione.
Si può in ogni caso riconoscere l’esistenza di un’attività
imprenditoriale, estranea all’area di attuazione dell’articolo 4,
della legge n. 108/1990, in base al solo criterio della mera
economicità di gestione, funzionalmente diretta all’equilibrio tra
costi e ricavi, senza la necessità di includere il fine di lucro, che
giustifica l’esclusione dell’applicazione dell’articolo 18, nel
momento in cui non si evidenzia una consistenza imprenditoriale
all’attività esercitata (Nel caso di specie, una società editrice
eccepiva la violazione e l’errata applicazione dell’articolo 4 della
legge 108/1990, negando di poter essere considerata, ai fini della
procedura di reintegrazione prevista dall’articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori, imprenditore, ma ente senza fini di lucro con “unica
e primaria finalità di affermare la dottrina e il credo
cattolici”).

Sentenza 29 aprile 2003, n.12739

In tema di contribuzione alla Cassa Unica per gli assegni familiari,
il beneficio dall’esonero dal pagamento dei contributi è previsto in
favore dei datori di lavoro esercenti istituzionalmente le attività
di erogazione di prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e di
assistenza sociale che – a prescindere dalla natura imprenditoriale –
non abbiano fini di lucro, purché assicurino ai propri dipendenti un
trattamento per carichi di famiglia non inferiore agli assegni
familiari. Ne consegue che, ove una casa di cura gestita da una
congregazione religiosa produca utili di esercizio, viene meno il
presupposto dell’assenza di fini di lucro, senza che rilevi in
contrario la destinazione degli stessi utili al raggiungimento delle
finalità religiose e di culto perseguite dalla Congregazione.

Sentenza 22 ottobre 2001, n.12871

Per ottenere il regime fiscale di favore di cui al ripetuto art. 20
d.p.r. 29.IX.1973 n. 598 non è suffciente la deduzione della
ricorrente intesa a sostenere che la sua qualità di ente religioso
dovrebbe essere ravvisata iuris et de iure, sulla base del solo dato
che per tale essa si è autoqualificata nel proprio statuto consacrato
in atto pubblico.
Nel solco di Corte cost., sent. n. 195 del 27.IV.1993, la
riducibilità di una data organizzazione nel novero delle confessioni
religiose, nella carenza fra la organizzazione stessa e lo Stato di
un’intesa a mente dell’art. 8, comma 3, della Costituzione (intesa che
renderebbe giuridicamente incontestabile il carattere della
religiosità), deve essere riscontrata, ed accertata, sulla base degli
elementi ritraibili, oltre che dalla valutazione dello statuto (da
avere per indiscutibilmente suscettibile di fornire emergenze
presuntive al riguardo), dall’esistenza di precedenti riconoscimenti
pubblici, e, infine, dalla comune considerazione.
Nel caso in esame, la decisione delle Commissione tributaria regionale
che avendo ancorato la declaratoria recante accertamento negativo
della qualità di ente religioso dell’associazione ricorrente (Chiesa
di Scientology) esclusivamente a rilievi (neppure sufficientemente
motivati) circa l’assenza di caratteristiche fattuali dell’attività
dall’associazione stessa concretamente svolta, trascurando
completamente di verificare se detta qualità dovesse, o non, essere
desunta dagli elementi cennati, deve essee cassata con rinvio..

Sentenza 08 marzo 1993, n.53

Una Congregazione religiosa senza fini di lucro non può essere
considerata impresa commerciale, per cui non ha diritto alla
fiscalizzazione degli oneri sociali ai sensi dell’art. 4 L. n.
638/1983.
Le prestazioni infermieristiche delle religiose presso gli ospedali e
le case di cura della Congregazione rientrano nella qualifica di
lavoro subordinato, al pari di quelle rese dalle infermiere laiche,
anche se la contribuzione è corrisposta prevalentemente in natura
(vitto e alloggio). Rileva, infatti, la causa del negozio posto in
essere, mentre gli scopi religiosi ed umanitari della Congregazione,
attenendo ai motivi del negozio, sono irrilevanti. Ne consegue
pertanto il relativo obbligo contributivo a carico della
Congregazione.