Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 17 aprile 2009, n.2331

Con riguardo alla materia del riconoscimento della personalità
giuridica delle associazioni va considerato vigente il principio
secondo il quale l’applicabilità della disciplina speciale sui c.d.
“culti ammessi”, ossia la legge 1159/1929, avviene tutte le volte
che si riscontri la presenza di un fine di culto nell’organizzazione
dell’associazione considerata, qualunque importanza possa questo
assumere nella sua esistenza giuridica (cfr., in tal senso, Cons.St.,
Sez IV, 25.5.1979, n. 369). Trattasi, d’altra parte, dello stesso
principio espresso nella pronuncia 8.11.2006, n. 3621 della Sezione I
del Consiglio di Stato, che ha statuito che l’ente straniero
“avente, nella propria nazione, finalità anche religiose”, non
acquista lo status di ente ecclesiastico (cattolico o diverso dal
cattolico) iscrivendosi nel registro delle persone giuridiche in
Italia, posto che all’uopo occorre seguire il procedimento di cui
alla L. 20 maggio 1985 n. 222, per gli enti cattolici e quello
previsto dalla L. 24 giugno 1929 n. 1159 per gli enti acattolici.
Secondo tale parere della Sezione I, invero, tali norme “sono di
ordine pubblico, e perciò inderogabili”, giacchè allo “status”
di ente ecclesiastico conseguono particolari condizioni di favore che
non possono seguire alla semplice iscrizione nel registro prefettizio,
spettando, per legge, al solo Ministero dell’interno
“l’accertamento delle finalità religiose (come costitutive ed
essenziali) di un ente che intenda ottenere il riconoscimento della
personalità giuridica civile quale ente di culto, e, in tal senso, al
prefetto compete solo l’iscrizione del provvedimento ministeriale
(nel caso di enti cattolici) o del provvedimento governativo (nel caso
di culti diversi) di riconoscimento della personalità giuridica
dell’ente di culto nel registro delle persone giuridiche”. Sulle
base delle richiamate pronunce del Consiglio di Stato, emergono
dunque, da una parte, il principio che le norme di cui alla legge n.
1159/1929 sono di ordine pubblico e, quindi, non derogabili e,
dall’altra, che le dette norme vanno applicate ogni volta che si
verifichi, nell’organizzazione della associazione richiedente, la
presenza “anche” di una finalità religiosa e/o di manifestazioni
culturali, indipendentemente dal rilievo complessivo che queste
possano assumere nel complesso dell’attività svolta dall’ente.

Sentenza 26 ottobre 2007, n.2512

In materia di riconoscimento della personalità giuridica vige il
principio per cui l’applicabilità della normativa speciale sui c.d.
“culti ammessi” (legge n. 1159/1929) scatta ogni qualvolta si
rinvenga la presenza di un fine di culto nell’organizzazione,
qualunque importanza questo possa assumere nella sua esistenza
giuridica (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 25 maggio 1979, n. 369, a
proposito delle confraternite delle confessioni diverse dalla
cattolica). Ciò rilevato, compete dunque al solo Ministero
dell’Interno, per legge, l’accertamento delle finalità religiose
(come costitutive ed essenziali) di un ente che intenda ottenere il
riconoscimento della personalità giuridica civile quale ente di culto
(cfr. Consiglio di Stato, sez. I, parere 8 novembre 2006, n. 3621).
Nel caso di specie, tale riconoscimento è stato negato per la non
chiara distinzione – tra gli obiettivi dell’associzione – delle
finalità di carattere più propriamente religioso e per la mancata
previsione statutaria di ministri di culto. La presenza di ministri di
culto riconosciuti – secondo il giudice adito – consente, infatti, sia
di individuare un preciso interlocutore per le autorità civili, nei
rapporti con l’ente religioso e le sue articolazioni/aggregazioni
sul territorio, sia costituisce una fondamentale garanzia interna
sotto il profilo del rispetto della libertà di coscienza degli
aderenti.

Sentenza 06 dicembre 2002, n.5458

La partecipazione al contratto di una Chiesa e di una Casa religiosa
(nella specie, Chiesa di Santa Maria Loreto e Casa religiosa di
Castellammare di Stabia), attraverso i relativi parroci, non è
premessa sufficiente a giustificare l’attribuzione degli effetti del
contratto alla corrispondente Provincia italiana di Istituto religioso
(nella specie, la Provincia napoletana dei Frati minori), considerato
non solo (facendo applicazione delle norme vigenti in materia di
soggettività giuridica degli enti ecclesiastici, dettate dalla legge
20 maggio 1985, n. 222) la mancanza della personalità giuridica nei
soggetti apparentemente stipulanti – la Chiesa e la Casa religiosa –
che costituiscono soltanto dei beni compresi nel patrimonio della
Provincia italiana di Istituto religioso, ma anche il potere, nella
persona fisica intervenuta alla stipulazione del contratto, di
impegnare la responsabilità di quest’ultimo ente spendendone il nome.

Sentenza 05 gennaio 2001, n.97

Un istituto scolastico, gestito da una congregazione religiosa, può
assumere la natura di impresa industriale, e quindi usufruire degli
sgravi contributivi a favore delle imprese industriali operanti nel
Mezzogiorno, se svolge il servizio scolastico non per fini di
religione e di culto ma per fini di lucro – alla cui integrazione può
essere sufficiente l’idoneità almeno tendenziale dei ricavi a
perseguire il pareggio di bilancio – e con organizzazione degli
elementi personali e materiali necessari per il funzionamento del
servizio stesso.

Legge 28 dicembre 2001, n.448

Legge 28 dicembre 2001, n. 448: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”. (Da Supplemento Ordinario n. 285 alla “Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana” n. 301 del 29 dicembre 2001) (omissis) Art. 27. (Disposizioni finanziarie per gli enti locali) (omissis) 19. Gli immobili di proprietà degli enti locali […]

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.344

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344: "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80". (Da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 291 del 16 dicembre 2003) (omissis) Art. 100 (Oneri di utilità sociale) 1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei […]