Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 marzo 2006

Sentenza 7 marzo 2006: “Evans c. Regno Unito: procreazione assistita e revoca del consenso nel corso del trattamento”. (Omissis) Procédure 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6339/05) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Natallie Evans (« la requérante »), […]

Regolamento 27 novembre 2003, n.2201

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), […]

Sentenza 02 settembre 2005, n.17710

Costituisce violazione del dovere di assistenza morale e materiale
sancito dall’art. 143, comma 2, c.c., oltre che del dovere di
collaborazione nell’interesse della famiglia, tale da giustificare la
pronuncia di addebito della separazione, la condotta del coniuge che
si traduca in fatti di violenza nei confronti dell’altro coniuge ed in
forme di persecuzione morale. In particolare, al fine
dell’addebitabilità della separazione, il comportamento di un
coniuge, rivolto ad imporre i propri particolari principi e la propria
particolare mentalità, può assumere rilevanza solo se si traduca in
violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, o comunque sia
inconciliabile con i doveri medesimi, atteso che, in caso contrario, e
per quanto detti principi o mentalità siano criticabili, si resta
nell’ambito delle peculiarità caratteriali, le quali valgono a
spiegare le difficoltà del rapporto, ed eventualmente l’errore
originariamente commesso nella reciproca scelta, ma non integrano
situazioni d’imputabilità della crisi, nel senso previsto dall’art.
151, secondo comma, c.c. Ciò premesso, occorre sottolineare che il
dovere che entrambi i coniugi hanno di mantenere, istruire ed educare
la prole, sancito dall’art. 147 c.c., non impone obblighi soltanto nei
confronti dei figli, ancorché costoro siano ovviamente i primi
beneficiari del dovere stabilito dal legislatore a carico dei coniugi.
L’art. 144 stabilisce, infatti, l’obbligo per i coniugi di concordare
tra di loro l’indirizzo della vita familiare, sì che le scelte
educative e gli interventi diretti a risolvere i problemi dei figli
non possono che essere adottati d’intesa tra i coniugi. Un
atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ad alle richieste
dell’altro coniuge, a tratti violento ed eccessivamente rigido, può
tradursi, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei
confronti dei figli, anche nella violazione dell’obbligo nei confronti
dell’altro coniuge di concordare l’indirizzo della vita familiare e,
in quanto fonte di angoscia e dolore per l’altro coniuge, nella
violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito
dall’art. 143 c.c. Ove tale condotta si protragga e persista nel
tempo, aprendo una frattura tra un coniuge e i figli ed obbligando
l’altro coniuge a schierarsi a difesa di costoro, essa può divenire
fonte d’intollerabilità della convivenza e rappresentare, in quanto
contraria ai doveri che derivano dal matrimonio sia nei confronti del
coniuge che dei figli in quanto tali, causa di addebito della
separazione ai sensi dell’art. 151, comma 2, c.c.

Sentenza 09 giugno 2005, n.12169

Il concetto di “carico”, di cui al testo unico sull’immigrazione,
sia nel diritto interno che in quello internazionale, integra il
collegamento esistente tra due soggetti, per il quale uno ha l’onere
del sostentamento dell’altro, che non sia in grado di provvedere al
proprio mantenimento. Conseguentemente, nessun riferimento specifico
ad altri concetti, come quello di potestà sui minori dei genitori,
esclusiva o concorrente, può avere rilievo per negare il diritto
dello straniero extracomunitario alla riunione ai figli minori, quando
al loro sostentamento provveda in via esclusiva, non contribuendovi
l’altro genitore (nel caso si specie, una cittadina marocchina,
dotata di regolare permesso di soggiorno, chiedeva il ricongiugimento
con i figli minori, nati da un precedente matrimonio in Marocco,
impugnando il provvedimento di diniego del visto di ingresso da parte
dell’Ambasciata Italiana, motivato in forza dell’avvenuto atto di
ripudio dell’istante da parte del primo marito).

Disegno di legge 07 luglio 2005, n.3534

Senato della Repubblica. Disegno di legge, d’iniziativa del Sen. Gavino Angius ed altri, n. 3534 del 7 luglio 2005: “Disciplina del patto civile di solidarietà e delle unioni di fatto”. RELAZIONE Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende fornire, alle coppie che non intendano impostare la propria vita sulla base della regolamentazione civilistica […]

Sentenza 28 marzo 2003, n.11226

Il dovere di tutelare la salute del minore, che la funzione
genitoriale comporta non può risolversi nella negazione – per propria
diversa convinzione o per ignoranza (da intendersi nel senso di
omissione di ogni diligenza volta ad acquisire le necessarie
informazioni) – dell’obbligo di effettuare la vaccinazione
obbligatoria, ma deve concretarsi nella indicazione delle specifiche
ragioni che, nel caso singolo, rendono la vaccinazione sconsigliata o
pericolosa.

Sentenza 07 maggio 2003, n.8827

L’interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione
del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale si
concreta nell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti e
della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia,
all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività
realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare
formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è
ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost. Esso si colloca nell’area del
danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., in raccordo con le
suindicate norme della Costituzione e si distingue sia dall’interesse
al “bene salute” (protetto dall’art. 32 cost. e tutelato attraverso il
risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità
morale (protetto dall’art. 2 cost. e tutelato attraverso il
risarcimento del danno morale soggettivo). Unica possibile forma di
liquidazione di ogni danno privo, come il danno biologico ed il danno
morale, delle caratteristiche della patrimonialità è quella
equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita
nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento
realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è
reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un
pregiudizio non economico. Di conseguenza non sussiste alcun ostacolo
alla risarcibilità del danno non patrimoniale in favore dei prossimi
congiunti del soggetto che sia sopravvissuto a lesioni seriamente
invalidanti; nel vigente assetto dell’ordinamento, nel quale assume
posizione preminente la Costituzione – che, all’art. 2 riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo – il danno non patrimoniale
deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi
in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso
nel danno morale soggettivo.
La lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. va
tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento
generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di
duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto
come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della
persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale
e di quello non patrimoniale, quest’ultimo comprensivo del danno
biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una
lesione dell’integrità psico – fisica secondo i canoni fissati dalla
scienza medica), del danno morale soggettivo come tradizionalmente
inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera
sofferenza psichica e del patema d’animo) nonché dei pregiudizi,
diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di
un interesse costituzionalmente protetto. Ne deriva che, nella
liquidazione equitativa dei pregiudizi ulteriori, il giudice, in
relazione alla menzionata funzione unitaria del risarcimento del danno
alla persona, non può non tenere conto di quanto già eventualmente
riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo, pure esso
risarcibile, quando vi sia la lesione di un tale tipo di interesse,
ancorché il fatto non sia configurabile come reato. Infine il
riconoscimento dei “diritti della famiglia” (art. 29, comma 1, cost.)
va inteso non già, restrittivamente, come tutela delle
estrinsecazioni della persona nell’ambito esclusivo di quel nucleo,
con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio
senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell’individuo
alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale
ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a
gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati. Allorché il
fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto,
provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed
una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che
dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente
nello sconvolgimento delle abitudini di vita del genitore in relazione
all’esigenza di provvedere perennemente ai (niente affatto ordinari)
bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti,
deve senz’altro trovare ristoro nell’ambito della tutela ulteriore
apprestata dall’art. 2059 c.c. in caso di lesione di un interesse
della persona costituzionalmente protetto.

Legge federale 18 giugno 2004

Legge federale 18 giugno 2004: “Unione domestica registrata di coppie omosessuali” (LUD) L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 38 capoverso 2, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 119 capoverso 2, 121 capoverso 1, 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 128 capoverso 1 129 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio […]