Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 novembre 1995, n.11515

Il quadro complessivo dell’ordinamento giuridico non consente di
ritenere che l’autonomia privata nei rapporti di massa sia soggetta al
vincolo della parità di trattamento.

Nell’ordinamento giuridico non sussiste un principio inderogabile di
parità di trattamento dei lavoratori dalla cui violazione discenda la
nullità del trattamento differenziato a parità di lavoro, sostituito
di diritto dal trattamento migliore, nè dagli art. 1175 e 1375 c.c.
può desumersi un obbligo contrattuale di praticare il trattamento
più vantaggioso a tutti i lavoratori che si trovino in una situazione
omologa a quella di coloro che fruiscono di una condizione di maggior
favore, semprechè la disparità di trattamento non scaturisca da una
delle ragioni di discriminazione specificamente vietate dalla legge.
Pertanto dall’insieme dei suddetti divieti specifici di
discriminazione emerge un principio generale secondo il quale non è
consentito riservare a taluni lavoratori trattamenti
ingiustificatamente non conformi ai complessivi assetti organizzativi
adottati dall’imprenditore per la gestione dei rapporti di lavoro
nell’azienda, sicchè, riflettendosi tali scelte gestionali in senso
modificativo sul contenuto del singolo contratto individuale di
lavoro, non può escludersi che quest’ultimo, interpretato secondo il
canone di buona fede alla stregua delle modifiche conseguenti alle
scelte gestionali anzidette, attribuisca al singolo lavoratore il
diritto di pretendere il trattamento più vantaggioso.

Non è possibile, nell’attuale ordinamento, configurare nei confronti
dei contratti collettivi un principio di parità di trattamento o di
ragionevolezza. (Nel caso di specie è stata giudicata legittima la
clausola del contratto collettivo per i dipendenti delle Ferrovie
dello Stato che riconosce come festiva soltanto per i lavoratori del
comune di Roma la giornata del 29 giugno).