Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Accordo 19 aprile 2006

CONVENTIO* Inter Apostolicam Sedem et Bosniam et Herzegoviam. BASIC AGREEMENT between the Holy See and Bosnia and Herzegovina. *(in AAS 11 [2007], pp. 939-946)

Legge regionale 28 novembre 2007, n.30

Regione Lombardia. Legge Regionale 28 novembre 2007, n. 30: “Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali” (BURL n. 48, 1° suppl. ord. del 30 Novembre 2007 ) Art. 1 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 :”Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali”, limitatamente […]

Sentenza 11 dicembre 1976

MASSIMA: 1. Se si indice un concorso per esami, il principio di
eguaglianza impone che le prove siano sostenute nelle stesse
condizioni da parte di tutti i candidati e, per le prove scritte,
l’esigenza pratica di raffrontare gli elaborati dei candidati implica
che il testo sia identico per tutti. E’ quindi essenziale che tutte le
prove scritte si svolgano lo stesso giorno. L’eventuale interesse dei
candidati a sostenere l’esame in data diversa va vagliato in rapporto
alle esigenze di cui sopra. 2. Se un candidato comunica all’autorità
che ha il potere di nomina che, per ragioni d’indole religiosa, egli
non potrà presentarsi agli esami ad una certa data, l’autorità
dovrà tenerne conto e cercare di evitare di stabilire in quella data
le prove d’esame. Se invece un candidato non rende tempestivamente
note all’autorità che ha il potere di nomina le difficoltà inerenti
alla sua situazione personale, l’autorità può rifiutarsi di spostare
la data, specie se essa è già stata comunicata agli altri candidati.

Legge regionale 21 maggio 2007, n.6

L.R. 21 maggio 2007, n. 6: “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”. (BUR Emilia-Romagna N. 66 del 21 maggio 2007) (omissis) ARTICOLO 2 Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione […]

Sentenza 13 aprile 2006, n.55170/00

L’articolo 9 della CEDU non implica che sia protetto qualsiasi atto
motivato dalla religione o dalla credenza; in particolare nell’ambito
del lavoro è lecito apporre limitazioni all’esercizio della libertà
religiosa, al fine di bilanciare le esigenze del lavoratore-fedele con
il rispetto delle condizioni contrattuali. (Nel caso di specie, non è
tutelata dall’art. 9 CEDU la decisione di un lavoratore che, senza
aver ottenuto un permesso, si era assentato dal lavoro per partecipare
ai riti previsti da una festività islamica).

Sentenza 04 novembre 1995, n.11515

Il quadro complessivo dell’ordinamento giuridico non consente di
ritenere che l’autonomia privata nei rapporti di massa sia soggetta al
vincolo della parità di trattamento.

Nell’ordinamento giuridico non sussiste un principio inderogabile di
parità di trattamento dei lavoratori dalla cui violazione discenda la
nullità del trattamento differenziato a parità di lavoro, sostituito
di diritto dal trattamento migliore, nè dagli art. 1175 e 1375 c.c.
può desumersi un obbligo contrattuale di praticare il trattamento
più vantaggioso a tutti i lavoratori che si trovino in una situazione
omologa a quella di coloro che fruiscono di una condizione di maggior
favore, semprechè la disparità di trattamento non scaturisca da una
delle ragioni di discriminazione specificamente vietate dalla legge.
Pertanto dall’insieme dei suddetti divieti specifici di
discriminazione emerge un principio generale secondo il quale non è
consentito riservare a taluni lavoratori trattamenti
ingiustificatamente non conformi ai complessivi assetti organizzativi
adottati dall’imprenditore per la gestione dei rapporti di lavoro
nell’azienda, sicchè, riflettendosi tali scelte gestionali in senso
modificativo sul contenuto del singolo contratto individuale di
lavoro, non può escludersi che quest’ultimo, interpretato secondo il
canone di buona fede alla stregua delle modifiche conseguenti alle
scelte gestionali anzidette, attribuisca al singolo lavoratore il
diritto di pretendere il trattamento più vantaggioso.

Non è possibile, nell’attuale ordinamento, configurare nei confronti
dei contratti collettivi un principio di parità di trattamento o di
ragionevolezza. (Nel caso di specie è stata giudicata legittima la
clausola del contratto collettivo per i dipendenti delle Ferrovie
dello Stato che riconosce come festiva soltanto per i lavoratori del
comune di Roma la giornata del 29 giugno).

Contratto 29 maggio 2000

Contratto provinciale dei lavoratori agricoli e florovivaisti della Provincia di Ragusa. (decorre dal 01/01/2000 e scade il 31/12/2003) Verbale di Riunione L’anno 2000 il giorno 29 del mese di maggio presso i locali dell’Unione Provinciale Agricoltori di Ragusa tra – l’Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Direttore Dott. Simone Canepa e dal Presidente ing. Francesco Arone […]