Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 31 dicembre 2012, n.246

Legge 31 dicembre 2012, n. 246: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione". (in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 14 del 17 gennaio 2013) [in vigore dal 1° febbraio 2013] Art. 1 – Rapporti tra lo Stato […]

Legge 31 dicembre 2012, n.245

Legge 31 dicembre 2012, n. 245: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione". (in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 17 gennaio 2013) [in vigore dal 1° febbraio 2013] Art. 1 – Rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista […]

Legge 30 luglio 2012, n.126

Legge 30 luglio 2012 n. 126: “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”.   (in Suppl. ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 7 agosto 2012, n. 183)   [in vigore dal […]

Sentenza 03 aprile 2012, n.28790/08

Il rifiuto dell’autorità giudiziaria di rinviare la data di una
udienza fissata in coincidenza di una festività religiosa ebraica non
viola dell’art. 9 CEDU. Così ha stabilito la  la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo nel caso Sessa Francesco contro Italia, non ancora
definitivo.
Nella fattispecie il giudice italiano aveva fondato il rifiuto di
rinvio in base a quanto stabilito dal codice di procedura penale che
ammette il rinvio dell’udienza concernente la produzione di prove solo
nei casi di assenza del pubblico ministero o del consiglio
difensivo. La Corte europea ha ritenuto che la decisione del giudice
italiano non viola il diritto del ricorrente di manifestare la propria
fede:perché non in discussione se il ricorrente fosse stato o meno in
grado di rispettare i suoi doveri religiosi; perché, egli avrebbe
dovuto conoscere che la sua istanza sarebbe stata rifiutata sulla base
della normativa vigente ed avrebbe potuto organizzarsi per essere
sostituito all’udienza in modo da osservare i suoi doveri
professionali. La Corte ha notato, inoltre, che il sig. Sessa non è
stato costretto a cambiare religione o non gli è stato proibito di
manifestare la sua religione o credenza, aspetti questi che
costituirebbero violazione del par. 1 dell’art.  9 CEDU.
Anche ammettendo una interferenza nel diritto del ricorrente ai sensi
dell’art. 9 § 1 CEDU, la Corte ha ritenuto che tale interferenza,
prescritta dalla legge, fosse giustificata dalla protezione dei
diritti e delle libertà altrui – ed in particolare del diritto
pubblico alla corretta amministrazione della giustizia – e dal
principio della ragionevole durata dei processi. L’interferenza,
secondo la Corte, ha rispettato il principio di proporzionalità tra
gli strumenti impiegati e gli obiettivi perseguiti. 

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In OLIR.it: traduzione in lingua italiana
[/areetematiche/documenti/documents/sessa_traduz.pdf]
 

Sentenza 04 novembre 2009

Non costituisce provvedimento discriminatorio per motivi religiosi
quello che impedisce a un farmacista di religione ebraica, che intenda
osservare il giorno di riposo dello «Shabbath», l’apertura
domenicale dell’esercizio a compensazione della chiusura del sabato

Decreto legge 13 agosto 2011, n.138

Decreto convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n.
148
In OLIR.it: Testo completo del decreto
[/areetematiche/documenti/documents/64625-6996.pdf]

Comunicato 2011

Ministero dell'Interno. Comunicato: "Determinazione del calendario delle festivita' ebraiche per l'anno 2012" (in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 174 del 28 luglio 2011) L'art. 5, n. 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa […]

Circolare ministeriale 04 marzo 2011, n.20

Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino
fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le
assenze dovute a: (omissis) adesione a confessioni religiose per le
quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno
di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27
febbraio 1987).

Ordine del giorno 29 ottobre 2009

Estratto del verbale di seduta Consiglio comunale del 26 ottobre 2009   I convocazione   Oggetto:Ordine del giorno, approvato nella seduta del 26 ottobre 2009, a firma dei consiglieri Mardegan, Brandirali ed altri:“Luoghi di culto delle comunità che non intrattengono intese con allo stato” (omissis)   Ordine del giorno Relativo ai luoghi di culto delle […]