Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 17 gennaio 2017, n.1952

La condotta di vilipendio certamente si connota entro i confini
segnati dallo stesso significato etimologico della parola ('tenere
a vile', ossia additare al pubblico disprezzo o dileggio, ovvero
svilire), per cui è ben vero che il vilipendio alla religione
non deve mai essere confuso con la discussione, scientifica o meno,
sui temi religiosi, né con la critica, o con l'espressione
di dissenso dai valori religiosi per l'adesione ad ideologie atee
o di altra natura, ovvero con la confutazione, anche con toni accesi,
dei dogmi della fede. Nel caso di specie, dunque, commette il reato di
cui all'art. 403 c.p. colui che predispone un cartellone
raffigurante sullo sfondo una sagoma costituita dall'immagine del
Pontefice Benedetto XVI. ed, in primo piano, un bersaglio da colpire
con delle freccette.

Sentenza 05 maggio 2014, n.12–696

The town of Greece does not violate the First Amend­ment's
Establishment Clause by opening its meetings with sectarian prayer
that comports with America's tradition and does not coerce
participation by nonadherents.

Decreto 29 giugno 2013, n.218

La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Mattia F. Ferrero, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Lettera enciclica 29 giugno 2013

LETTERA ENCICLICA "LUMEN FIDEI" DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO AI VESCOVI, AI PRESBITERI E AI DIACONI ALLE PERSONE CONSACRATE E A TUTTI I FEDELI LAICI SULLA FEDE, 29 giugno 2013 (pubblicata il 5 luglio 2013). [fonte: www.vatican.va] 1. La luce della fede: con quest’espressione, la tradizione della Chiesa ha indicato il grande dono portato da Gesù, […]

Varie 27 gennaio 2011

Parere tratto dalla sezione “Notizie” del sito web del Ministero
dell’Interno:
http://www1.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2011/index.html

Decreto generale 20 ottobre 1999

Conferenza Episcopale Italiana. Decreto generale: “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, 20 ottobre 1999. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 10 del 30 ottobre 1999) Promulgazione del “Decreto generale” DECRETO La Conferenza Episcopale italiana, nella XLVI Assemblea Generale, svoltasi a Roma dal 17 al 21 maggio 1999, ha […]

Sentenza 24 giugno 2009

RICORDATO CHE LA MINACCIA PUÒ CONSUMARSI ANCHE CON LOCUZIONI VERBALI
CHE IN MODO INDIRETTO RAPPRESENTINO IL MALE MINACCIATO (ES. MINACCIA
IMPLICITA),  L'ACCUSARE UNA PERSONA  DI ESSERE UNA MUSULMANA
APOSTATA DIVENUTA CRISTIANA, PUÒ VALERE COME MINACCIA DI MORTE (NEL
CASO DI SPECIE, VENIVA RITENUTO SUSSISTENTE IL DOLO – CHE NEL CASO
DELLA MINACCIA RICHIEDE LA COSCIENZA E VOLONTÀ DI PROSPETTARE UN MALE
INGIUSTO DIRETTO AD INTIMIDIRE, NON IMPORTANDO L'EFFETTIVO
PROPOSITO DI TRADURRE IN ATTO IL MALE MINACCIATO – IN QUANTO
L'IMPUTATO, CREDENTE ISLAMICO, NON POTEVA NON SAPERE CHE
L'APOSTATA È PASSIBILE DI MORTE SECONDO LA LEGGE ISLAMICA).

Sentenza 10 marzo 2009, n.10535

Per la configurabilità del reato di cui all’art. 403 c.p. non
occorre che le espressioni di vilipendio debbano essere rivolte a
fedeli ben determinati, potendo invece essere genericamente riferite
alla indistinta generalità dei fedeli. Questa norma infatti protegge
il sentimento religioso di per sé, sanzionando le pubbliche offese
verso lo stesso attuate mediante vilipendio dei fedeli di una
confessione religiosa o dei suoi ministri (nel caso di specie, la
Corte ha confermato la legittimità del sequestro di alcune pagine
web, su cui erano stati pubblicati messaggi di partecipanti a un forum
sulla religione cattolica, ritenuti offensivi verso il comune
sentimento religioso).