Sentenza 07 ottobre 2003, n.309
Non è fondata, in riferimento all’art. 19 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 7 bis della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, introdotto dall’art. 11 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, nella parte in cui non prevede la possibilità di autorizzare
le persone, sottoposte alla misura di prevenzione dell’obbligo di
soggiorno in un determinato comune, ad allontanarsi da tale comune
oltre che per ragioni di salute anche per partecipare – in forma
associativa, in pubblico e con accesso ai luoghi di culto – alle
assemblee, alle liturgie, alle celebrazioni ed ai riti propri della
professata confessione religiosa.