Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 24 maggio 2018, n.12954

“In tema di separazione giudiziale dei coniugi, posto che
l’affido condiviso deve escludersi quando possa essere
pregiudizievole per l’interesse dei figli minori, deve disporsi
l’affido esclusivo del minore, nella specie di cinque anni
di età, al genitore in grado di assicurargli un modello
educativo predominante idoneo a garantirne un regolare processo
di socializzazione, e consentirgli l’acquisizione delle
certezze indispensabili per una crescita equilibrata, se
l’altro genitore, nella specie la madre, per avere
abbracciato
la religione dei testimoni di Geova, si presenta
destabilizzante per il minore stesso, prospettando un modello
educativo tale da renderne impossibile una corretta
socializzazione”.

Lettera enciclica 30 novembre 2007

Benedetto XVI, Lettera enciclica “Spe salvi”, 30 novembre 2007. Introduzione 1. « SPE SALVI facti sumus » – nella speranza siamo stati salvati, dice san Paolo ai Romani e anche a noi (Rm 8,24). La « redenzione », la salvezza, secondo la fede cristiana, non è un semplice dato di fatto. La redenzione ci è […]

Lettera 28 giugno 2005

Discorso di Sua Santità di presentazione del compendio del catechismo della Chiesa cattolica, 28 giugno 2005. Carissimi Fratelli e amici, 1. «Possa Egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi » (Ef 1,18). E’ questo […]

Motu proprio 28 giugno 2005

Motu proprio 28 giugno 2005 MOTU PROPRIO PER L’APPROVAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DEL COMPENDIO DEL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA Ai Venerabili Fratelli Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, Presbiteri, Diaconi e a tutti i Membri del Popolo di Dio Vent’anni or sono iniziava l’elaborazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, richiesto dall’Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi, in […]

Sentenza 01 ottobre 2001

L’art. 404 c.p. punisce l’offesa alla religione commessa “mediante
vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al
culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto”.
Sin da epoca risalente, l’elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale individua le cose che “formano oggetto di culto”
in quelle verso cui il culto si tributa, la quali sono pertanto
adorate ed oggetto di preghiera per il fatto di rappresentare o
simboleggiare l’essenza divina: si tratta delle immagini sacre, del
crocifisso, ecc. La natura mobile o immobile, la commerciabilità o
meno delle cose, l’avvenuta consacrazione o benedizione delle stesse
sono invece indifferenti, < > – secono la dottrina – <>. Tra le
“cose consacrate al culto” vengono ricomprese quelle (chiese,
altari, calici, tabernacoli, ecc.) che hanno ricevuto il particolare
atto rituale della consacrazione del vescovo o benedizione del
sacerdote, atto che sottrae la cosa ad ogni uso profano o improprio.
Infine, “cose necessariamente destinate all’esercizio del culto”
sono quelle che, non appartenenti alle altre due categorie, sono
comunque necessarie per lo svolgimento della liturgia o del rito sacro
(paramenti, stendardi, ceri, ecc.). Secondo la pacifica
interpretazione della dottrina, inoltre, il vilipendio può essere
commesso non solo con atti materiali, ma anche con parole o qualunque
altro mezzo idoneo; è invece imprescindibile che la condotta sia
posta in essere direttamente sopra o verso la cosa in questione, e
comunque in sua presenza. Nell’accertamento della sussistenza del
reato di cui all’art. 404 c.p. non può dunque in alcun modo
prescindersi dalla presenza – quale oggetto della condotta di
vilipendio – di una cosa che sia realmente ed effettivamente oggetto
di culto o consacrata, ovvero destinata all’esercizio del culto, con
l’ulteriore precisazione, quanto a tale ultima categoria, che detta
destinazione sia attuale e non solo possibile. (Nel caso di specie,
concernente la produzione cinematografica dal titolo “Totò che
visse due volte”, non è stata dimostrata la riconducibilità di
alcuno degli oggetti impiegati nelle riprese – croci, statue, edicole
votive, ecc. – all’una o all’altra delle categorie di “cose”
di cui all’art. 404, nel senso tecnico sopra precisato, ma queste
ultime sono per contro risultate oggetti fabbricati durante la
produzione ovvero noleggiati presso negozi specializzati).

Esortazione apostolica 16 ottobre 2003

Esortazione apostolica 16 maggio 2003: “Pastores gregis”. (dal sito ufficiale della Santa Sede) ESORTAZIONE APOSTOLICA POST-SINODALE PASTORES GREGIS DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II SUL VESCOVO SERVITORE DEL VANGELO DI GESÙ CRISTO PER LA SPERANZA DEL MONDO INTRODUZIONE 1. I Pastori del gregge, nell’adempimento del loro ministero di Vescovi, sanno di poter contare su di […]

Codice penale 17 luglio 1973

Codice penale del Guatemala. Approvato con decreto 17 luglio 1973, n. 17. CODIGO PENAL DE GUATEMALA (Omissis) TITULO IV DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD DE LA PERSONA CAPITULO VI DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE CULTOS Y EL SENTIMIENTO RELIGIOSO TURBACIÓN DE ACTOS DE CULTO ARTICULO 224. Quien interrumpa la […]

Codice penale 1995

Codice penale del Principato di Andorra, 1995. TITRE I- Délits contre la Principauté. (Omissis) CHAPITRE III- L'organisation de la Principauté. C- La paix publique Article 122- : Ceux qui auront commis des actes de profanation, outrage ou destruction dans des édifices destinés au culte ou à l'occasion de cérémonies religieuses seront punis d'un emprisonnement d'un […]

Delibera 10 maggio 1991

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera del 10 maggio 1991: “Criteri per il riconoscimento dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche” (1). (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 4/1991) L’Ordinario del luogo deve accertarsi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto. A tale […]