Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 agosto 2015, n.46470/11

Dans son arrêt de Grande Chambre, rendu ce jour dans
l’affaire Parrillo c. Italie (requête no 46470/11), la
Cour européenne des droits de l’homme dit, par seize voix
contre une, qu’il y a eu : Non-violation de l’article 8
(droit au respect de la vie privée et familiale) de la
Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concernait l’interdiction opposée
à Mme Parrillo par la loi italienne n° 40/2004 de faire don
d’embryons issus d’une fécondation in vitro et non
destinés à une grossesse, afin d’aider la
recherche scientifique. Saisie pour la première fois de cette
question, la Cour a dit que l’article 8 trouvait à
s’appliquer dans cette affaire sous son volet « vie
privée », les embryons en cause renfermant le patrimoine
génétique de Mme Parrillo et représentant donc
une partie constitutive de son identité. La Cour a
d’emblée estimé que l’Italie devait
bénéficier sur cette question délicate
d’une ample marge d’appréciation, ce que confirment
l’absence de consensus européen et les textes
internationaux à ce sujet. La Cour a ensuite relevé que
l’élaboration de la loi n° 40/2004 avait donné
lieu à un important débat et que le législateur
italien avait tenu compte de l’intérêt de
l’État à protéger l’embryon, comme de
celui des individus à exercer leur droit à
l’autodétermination. La Cour a précisé
qu’il n’était pas nécessaire de se pencher
dans cette affaire sur la question, délicate et
controversée, du début de la vie humaine,
l’article 2 (droit à la vie) n’étant pas
invoqué. Notant enfin que rien n’attestait de la
volonté du compagnon décédé de Mme
Parrillo de donner les embryons à des fins de recherche
scientifique, la Cour a conclu que l’interdiction en cause
était « nécessaire dans une société
démocratique ». [Fonte: Communiqué du press –
www.echr.coe.int]

Ordinanza 03 febbraio 2015

La procedura di fecondazione attivata dai coniugi, che abbia avuto
inizio prima dell'entrata in vigore della L. 40/2004 e non ancora
conclusa (sussistendo embrioni crioconservati non abbandonati), trova
la propria disciplina nell'art. 7 della L.40/2004 e nelle
correlate linee guida degli anni 2004 e 2008, volte a dettare una
normativa transitoria relativa alle procedure di fecondazione
assistita intraprese antecedentemente alla suddetta legge. Pertanto, a
norma di tali linee guida, in caso di embrioni crioconservati, ma non
abbandonali, la donna ha sempre il diritto di ottenerne il
trasferimento. Le suddette linee guida, peraltro, non stabiliscono
limiti di sorta a tale facoltà, la quale dipende, secondo la
lettera della normativa, dalla volontà esclusiva della donna
(non essendo in alcun modo richiesto il consenso del marito o di altri
soggetti).

Sentenza 03 novembre 2011

Pronunciandosi sulla richiesta di riesame presentata dall’Austria,
la Corte europea dei diritti dell’uomo, in composizione di Grande
Camera, ha accolto la tesi del Governo austriaco, affermando che non
può ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di autorizzare
solo il ricorso alle tecniche di fecondazione omologa. A sostegno
della sua decisione la Corte ha riconosciuto che gli Stati godono in
tale materia di un largo margine di apprezzamento e che non può
ritenersi irragionevole la scelta del legislatore austriaco di
autorizzare solo il ricorso alle tecniche di fecondazione omologa. Non
sussiste dunque violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della
vita familiare) ed il 14 (obbligo di non discriminazione) della CEDU.

Ordinanza 13 settembre 2010

Tribunale di Firenze. Ordinanza 13 settembre 2010: "Procreazione medicalmente assistita: sollevata questione di legittimità costituzionale". (Omissis) Il giudice, a scioglimento della riserva, nel procedimento a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. (RG n. 7618/2010) osserva e ritiene quanto segue. 1. Con ricorso depositato in data 25.5.10, i ricorrenti hanno chiesto "che il Tribunale di […]

Sentenza 01 aprile 2010

Corte Europea dei diritti dell'uomo. Sentenza 1 aprile 2010: "Fecondazione assistita eterologa: case of S.H. and others v. Austria" FIRST SECTION CASE OF S. H. AND OTHERS v. AUSTRIA (Application no. 57813/00) JUDGMENT STRASBOURG 1 April 2010 This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. […]

Sentenza 08 maggio 2009, n.151

E’costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole «ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», l’art.
14, comma 2, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=1026] (Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita). La previsione della
creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di
ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che, di
volta in volta, si sottopone alla procedura di procreazione
medicalmente assistita, si pone infatti in contrasto con l’art. 3
Cost. sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di
quello di uguaglianza; nonché con l’art. 32 Cost., per il pregiudizio
alla salute della donna, ed eventualmente del feto, ad esso connesso.
Le raggiunte conclusioni, che introducono una deroga al principio
generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell’art.
14, quale logica conseguenza della caducazione nei limiti indicati del
comma 2, comportano inoltre la declaratoria di incostituzionalità del
comma 3, dell’art. 14 nella parte in cui esso non prevede che il
trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile,
debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.

Ordinanza 26 agosto 2008

Tribunale di Firenze. Ordinanza 23-26 agosto 2008: “Sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 2, 3 e 4, e dell’art. 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»”. (G.U. n. 50 del 3 dicembre 2008) IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva che precede (udienza 11 […]

Istruzione 08 settembre 2008

Congregazione per la Dottrina della Fede. Istruzione 8 settembre 2008: “Dignitas personae. Su alcune questioni di bioetica”. INTRODUZIONE 1. Ad ogni essere umano, dal concepimento alla morte naturale, va riconosciuta la dignità di persona. Questo principio fondamentale, che esprime un grande “sì” alla vita umana, deve essere posto al centro della riflessione etica sulla ricerca […]

Decreto ministeriale 11 aprile 2008

Ministero della salute. Decreto ministeriale 11 aprile 2008: “Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 101 del 30 aprile 2008) IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita e, in particolare, l’art. 7, comma 1; […]