Sentenza 11 settembre 2007, n.4805
Lo svolgimento dell’attività di procreazione assistita e fecondazione
artificiale necessita di specifico titolo abilitativo, non potendo
essere annoverata all’interno della branca specialistica di
ostetricia e ginecologia. In tal senso è significativo, infatti, il
valore ermeneutico della legge n. 40 del 2004, che conferma al
riguardo l’autonomia delle specifiche attività di procreazione
rispetto agli altri settori.