Sentenza 03 novembre 2011
Pronunciandosi sulla richiesta di riesame presentata dall’Austria,
la Corte europea dei diritti dell’uomo, in composizione di Grande
Camera, ha accolto la tesi del Governo austriaco, affermando che non
può ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di autorizzare
solo il ricorso alle tecniche di fecondazione omologa. A sostegno
della sua decisione la Corte ha riconosciuto che gli Stati godono in
tale materia di un largo margine di apprezzamento e che non può
ritenersi irragionevole la scelta del legislatore austriaco di
autorizzare solo il ricorso alle tecniche di fecondazione omologa. Non
sussiste dunque violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della
vita familiare) ed il 14 (obbligo di non discriminazione) della CEDU.