Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 aprile 2002, n.4916

Ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, ai fini dell’avviamento degli obiettori di coscienza al
servizio civile sostitutivo di quello militare, devono tenersi
distinte le diverse discipline dettate per la fase transitoria e per
quella a regime. Nella fase a regime il termine massimo per l’impiego
dell’obiettore consta di nove mesi e comprende anche periodo
necessario per il riconoscimento della obiezione di coscienza; in
quella fase transitoria continua invece ad applicarsi il termine di
dodici mesi (decorrente dal riconoscimento) già previsto dall’art. 9
della legge 8 luglio 1998, n. 230.

Sentenza 14 maggio 2002, n.4915

L’art. 9, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, letto in
combinato disposto con l’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, in base al quale, in caso di avviamento al
servizio civile al posto di quello militare, il termine annuale si
applica a tutti i procedimenti avviati prima del 2000, e cioè entro
il 31 dicembre 1999 e non soltanto a quelli nei quali entro il 1999
era intervenuta anche l’accettazione della domanda, non contrasta con
gli art. 3, 4, 13, 23 e 52 Cost. Ciò avviene perché rientra nella
discrezionalità del legislatore fissare termini procedimentali, a
regime e transitori, espressione di un ragionevole contemperamento
delle opposte esigenze dell’amministrazione con quelle del cittadino
arruolato o ammesso al servizio sostitutivo, onde evitare che il
periodo di attesa dell’effettivo impiego si protragga sine die.