Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 22 gennaio 2010

La mancata previsione dell’identità di sesso, tra le cause ostative
a contrarre matrimonio, lungi dal significare che il legislatore abbia
inteso ammettere il matrimonio omosessuale, è indice del fatto che,
in tale ipotesi, il medesimo sarebbe non già nullo, ma addirittura
inesistente. Nè si può affermare la sussistenza, nell’ordinamento
comunitario, di una disciplina di applicazione diretta negli Stati
Nazionali, che imponga ai medesimi di consentire il matrimonio alle
coppie omosessuali.

Sentenza 30 novembre 2009

Il licenziamento di un consulente familiare di religione cristiana,
che ha rifiutato di svolgere il suo lavoro con coppie omosessuali, è
legittimo e non è discriminatorio in base ai regolamenti “Employment
Equality (Religion or Belief) Regulations 2003”.

Sentenza 22 gennaio 2010, n.1096

ll carattere precario del rapporto di convivenza more uxorio consente
di considerare gli eventuali benefici economici che ne derivino idonei
ad incidere unicamente sulla misura dell’assegno di mantenimento, in
quanto – proprio in considerazione di detta precarietà – tale
rapporto è destinato ad influire solo su quella parte dell’assegno
volto ad assicurare quelle condizioni minime di autonomia
giuridicamente garantite, che l’art. 5 della legge sul divorzio ha
inteso tutelare finché l’avente diritto non contragga un nuovo
matrimonio. Né la nascita di un figlio può considerarsi idonea a
mutarne sotto il profilo giuridico la natura, potendo di fatto
cementare l’unione ma senza dar luogo all’insorgenza di diritti ed
obblighi, in quanto il soggetto economicamente più debole non
acquisisce comunque il grado di tutela necessario a giustificare la
perdita dei diritti di carattere economico derivanti dal matrimonio.

Ordinanza 03 agosto 2009, n.2724

Nel diritto islamico l’istituto della kafala è funzionale alla
protezione di minori orfani, abbandonati o comunque privi di un
ambiente familiare idoneo alla loro crescita, ed ha come effetto
quello di affidare ad un adulto musulmano o ad una coppia di coniugi
la custodia del minorenne in stato di abbandono, senza per ciò stesso
creare in capo all’affidatario (kafil) vincoli ulteriori nei
confronti del minore (makfoul) rispetto all’obbligo di provvedere al
suo mantenimento ed alla sua educazione. A fronte di un primo
orientamento negativo da parte dei Tribunali, detto istituto è oggi
ampiamente ritenuto degno di riconoscimento all’interno del nostro
ordinamento, non risultando lo stesso contrario all’ordine pubblico.
Per tali ragioni la kafala è stata ritenuta valevole di tutela ai
fini del ricongiungimento familiare, ex art. 29 d. lgs.n. 286/1998,
dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, attraverso una
interpretazione costituzionalmente orientata del T.U. sulle
immigrazioni, diretta cioè ad una tendenziale prevalenza del valore
di protezione del minore straniero, rispetto a quelli di difesa del
territorio e contenimento dell’immigrazione.

Ordinanza 29 luglio 2009

Non è  manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, l08, 143, 143 -bis , 156
-bis cod. civ. in rapporto agli artt. 2, 3 e 29 Cost., nella parte in
cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di
contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.

Legge regionale 16 settembre 1988, n.48

Regione Lombardia, Legge Regionale 16 settembre 1988, n. 48: "Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socioassistenziali". (BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988) (omissis) Art. 2. Tutela dell’utente: garanzie generali. 1. Ai fini dell’attuazione di quanto […]

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 10 marzo 2009, n.43

DPCM 10 marzo 2009, n. 43: “Regolamento recante istituzione e funzionamento del nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia”. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 29, 30, 31 e 117 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, […]

Ordinanza 03 aprile 2009

L’art. 29 della Costituzione, nel momento in cui attribuisce tutela
costituzionale alla famiglia legittima – contribuendo essa, grazie
alla stabilità del quadro delle relazioni sociali, affettive ed
economiche che comporta, alla realizzazione della personalità dei
coniugi -, non costituisce un ostacolo al riconoscimento giuridico del
matrimonio tra persone dello stesso sesso. In questo senso, il
Tribunale adito ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98,
107, 108, 143, 143 bis e 156 bis cc., nella parte in cui,
sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone
dello stesso sesso, per contrasto con agli artt. 2, 3, 29 e 117, 1°
comma della Costituzione.

Lettera enciclica 29 giugno 2009

Lettera Enciclica “Caritas in veritate” del Sommo Pontefice Benedetto XVI ai Vescovi, ai Presbiteri e ai Diaconi, alla persone consacrate, ai fedeli laici e a tutti gli uomini di buona volontà sullo sviluppo umano intergrale nella carità e nella verità, 29 giugno 2009(*). (*) Testo tratto dal sito www.vatican.va INTRODUZIONE 1. La carità nella verità, […]