Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Accordo 22 dicembre 2000

Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Alliance of the Jewish Communities of Hungary, 22 dicembre 2000. Preamble The Government of the Republic of Hungary (hereinafter referred to as Government) and the Alliance of the Jewish Communities of Hungaryry (MAZSIHISZ; together referred to as Parties), convinced that the confirmation of the […]

Accordo 07 dicembre 1998

Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Lutheran Church of Hungary, 7 dicembre 1998. Preamble The Government of the Republic of Hungary (hereinafter referred as Government) and the Lutheran Church of Hungary (herein referred to as Church; together referred to as Parties), inspired by the desire to find a long term […]

Sentenza 02 settembre 1997, n.8386

In sede di delibazione, il giudice adito ha la facoltà di apprezzare
i fatti e le prove, emerse innanzi al tribunale ecclesiastico, per
trarne il proprio convincimento ai fini della decisione; pertanto,
l’esclusione, da parte del medesimo, che la riserva mentale realtiva
ad uno dei bona matrimonii fosse conosciuta o comunque conoscibile da
parte dell’altro, pur pervenendo a soluzione opposta rispetto a quella
della delibanda pronuncia, costituisce – se motivata secondo un logico
e corretto iter argomentativo – statuizione insindacabile in sede di
giudizio di legittimità. In tale occasione, infatti, non è lecito
proporre, sotto il surrettizio profilo del preteso vizio di
motivazione, doglianze in ordine all’apprezzamento dei fatti e delle
prove, operato dal giudice di merito, proponendone altri, diversi ed
alternativi, a quello censurato.

Sentenza 17 marzo 1998, n.2852

Il provvedimento con il quale la Corte d’Appello, in sede di giudizio
di delibazione, dispone misure economiche provvisorie a favore di uno
dei due coniugi, ai sensi dell’art. 8, della Legge n. 121 del 1985,
appartiene al novero dei provvedimenti tesi ad asssicurare
preventivamente la concreta realizzabilità della sentenza definitiva;
sicchè l’emissione di detto provvedimento esige l’accertamento sia
del diritto al conseguimento dell’indennità da parte del coniuge
richiedente, sia del pericolo del pregiudizio per l’attuazione di tale
diritto, nel tempo necessario per farlo valere in via oridnaria.

Sentenza 13 maggio 1998, n.4802

In sede di delibazione, l’accertamento rimesso al giudice italiano
della conoscenza o della conoscibilità dell’esclusione, da parte di
uno dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, deve essere condotto sul
fondamento di elementi obiettivi di prova acquisiti nel processo
ecclesiastico, essendo detto giudice vincolato al contenuto della
sentenza ecclesiastica, quanto ai fatti che in essa risultano
accertati, ma non in ordine ai principi applicati circa la prova della
simulazione; il primo giudizio, infatti, è diretto ad accertare la
sussistenza della “voluntas simulandi” del coniuge, mentre il secondo
deve verificare il profilo – irrilevante nella disciplina canonica del
matrimonio – dela conoscenza o della conosciblità della riserva
unilaterale.

Sentenza 30 marzo 1998, n.3325

In tema di domanda di rettificazione di atti dello stato civile –
nella specie, atto di matrimonio religioso trascritto, oltre che nel
registro degli atti di matrimonio del Comune di celebrazione del rito,
anche in quello di uno dei due Comuni di richiesta di pubblicazione,
con erronea indicazione del coognome del marito – competente a
conoscere della relativa domanda deve ritenersi, secondo quanto
previsto dagli artt. 165 e 167 del R.D. 1238/39, il Tribunale nella
cui circoscrizione si trova l’Ufficio dello stato civile nei registri
del quale è inserito l’atto da rettificare. In particolare, tale
previsione deve essere intesa nel senso che, ove si tratti di
matrimonio celebrato in un Comune diverso da quello in cui furono
fatte le richiesta di pubblicazione, la rettificazione attiene
all’atto di matrimonio trascritto dall’ufficiale dello stato civile
del Comune di richiesta della pubblicazione, con relativa competenza
del tribunale nel cui circondario si trova detto Ufficio.

Varie 25 gennaio 2005

Conferenza Episcopale Italiana CONSIGLIO PERMANENTE Bari, 17-20 gennaio 2005 COMUNICATO FINALE La sessione invernale del Consiglio Episcopale Permanente si è svolta dal 17 al 20 gennaio, a Bari, quale significativa tappa del cammino dell’intera Chiesa italiana verso la celebrazione del 24° Congresso Eucaristico Nazionale e in vista del quale, il 18 gennaio, con una solenne […]

Statuto 19 novembre 2004

Consiglio regionale del Pimonte: “Statuto della Regione Piemonte”. Approvato dal Consiglio regionale, in seconda e definitiva lettura, nella seduta del 19 novembre 2004. (Omissis) Preambolo Il Piemonte, Regione autonoma nell’unità e indivisibilità della Repubblica italiana, nel quadro dei principi dell’Unione europea, ispirandosi ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamando la sua fedeltà alla […]

Statuto 04 dicembre 2004

Consiglio regionale delle Marche: “Statuto della Regione Marche”. Approvato dal Consiglio regionale, in seconda e definitiva lettura, nella seduta del 4 dicembre 2004. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Marche” n. 128, 6 dicembre 2004) (Omissis) Preambolo Il Consiglio regionale delle Marche nell’adottare il presente Statuto si ispira al patrimonio storico del Risorgimento, ai valori ideali […]

Sentenza 05 febbraio 1997

La professione di una fede religiosa non condivisa o apprezzata dal
coniuge, non puo`, di per se´, costituire motivo di addebito della
separazione, non potendosi in alcun modo rimproverare ad un soggetto
di esercitare un diritto costituzionalmente garantito, quale quello di
libertà religiosa. Tuttavia, quando la professione di un determinato
credo – nel caso di specie quello dettato dal movimento Lubavitch –
comporti, per l’aspetto particolarmente totalizzante, integralista e
di intransigenza assunto dal singolo adepto, il venir meno a
fondamentali doveri nell’ambito del rapporto con il coniuge e sia,
soprattutto, tale da influire negativamente sull’educazione della
prole, tale comportamento non puo` non assumere rilevanza ai sensi e
per gli effetti dell’art. 151 c.c., con conseguente addebito del
relativo provvedimento di separazione.