Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 15 giugno 2006

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 15 giugno 2006: “Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di diritti e pari opportunità al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Barbara Pollastrini”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 167 del 20 luglio 2006) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (omissis) Decreta: Art. […]

Legge organica 19 luglio 2006, n.6

LEY ORGÁNICA 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. (B.O.E. 20 julio 2006, núm. 172) Il testo integrale della legge (Omissis) Artículo 21. Derechos y deberes en el ámbito de la educación. 1. Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad y a acceder a la misma […]

Sentenza 12 luglio 2006, n.15760

Il danno da morte dei congiunti (c.d. danno parentale) come danno
morale interessa la lesione di due beni della vita inscindibilmente
collegati, cioè il bene della integrità familiare, con riferimento
alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, in relazione
agli art. 2, 3, 29, 30, 31, 36 Cost.; ed il bene della solidarietà
familiare, sia in relazione alla vita matrimoniale che in relazione al
rapporto parentale tra genitori e figli e tra parenti prossimi
conviventi, in relazione agli art. 2, 3, 29 e 30 Cost. L’attuale
movimento per la estensione della tutela civile ai PACS (patti civili
di solidarietà ovvero stabili convivenze di fatto) conduce appunto
alla estensione della solidarietà umana a situazioni di vita in
comune, e dunque – prima o poi – anche i “nuovi parenti” vittime
di rimbalzo lamenteranno la perdita del proprio caro (Nel caso di
specie, il danno parentale interessava invece una societas
stabilizzata con vincolo matrimoniale e discendenza legittima).

Legge regionale 31 marzo 2006, n.6

L.R. Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6: “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”. ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro […]

Legge 26 novembre 2003, n.1119

Loi n° 2003/1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: […]

Legge 28 marzo 2001, n.149

Legge 28 marzo 2001, n. 149: “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonche’ al titolo VIII del libro primo del codice civile”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 96 del 26 aprile 2001) TITOLO I DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA Art. 1. 1. Il […]

Sentenza 18 marzo 2006, n.6078

La legislazione nazionale conosce l’adozione da parte del single:
trattasi dell’adozione “in casi particolari”, di cui all’art. 44 della
l. 184/1983 – che ha effetti limitati rispetto all’adozione
legittimante – o nelle speciali circostanze di cui all’art. 25, commi
4 e 5, della stessa legge. Solo in questi casi il legislatore
nazionale si è avvalso infatti della facoltà, rimessa agli stati
dall’art. 6 della Convenzione europea in materia di adozioni di
minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1962 e ratificata
dall’Italia con la l. 357/1974, di prevedere l’adozione da parte di
persone singole. Al di fuori delle predette ipotesi, la citata norma
pattizia non consente ai giudici italiani di concedere l’adozione di
minori a persone singole. Al contrario, il principio fondamentale è
quello, scaturente dall’art. 6 della l. 184/1983, secondo il quale
l’adozione è permessa solo alla coppia di coniugi (uniti in
matrimonio da almeno tre anni) e non ai singoli componenti di questa:
principio applicabile – per effetto dell’art. 29-bis della stessa
legge introdotto dall’art. 3 della l. 476/1998 – anche alle adozioni
internazionali. Tuttavia, tali adozioni internazionali devono essere
ritenute ammissibili negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione
nazionale legittimante o quella in casi particolari. Questa esegesi,
se induce alla conclusione della possibilità per il single di
procedere all’adozione internazionale nei casi particolari di cui
all’art. 44 cit., non può comunque certamente fondare il
riconoscimento di una generalizzata ammissibilità di tale adozione da
parte di persona singola: ammissibilità, esclusa in via generale,
come si è già precisato, nell’adozione nazionale, alla stregua del
diritto vigente. In ogni caso resta fermo che il legislatore
nazionale, tanto più in presenza della disposizione convenzionale
sopra menzionata (art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967),
che a ciò lo facoltizza, ben potrebbe provvedere – nel concorso di
particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in
volta al prudente apprezzamento del giudice – ad un ampliamento
dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una
singola legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più
conveniente all’interesse del minore, salva la previsione di un
criterio di preferenza per l’adozione da parte della coppia di
coniugi, determinata dalla esigenza di assicurare al minore stesso la
presenza di entrambe le figure genitoriali, e di inserirlo in una
famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità.

Raccomandazione 04 ottobre 2005, n.1720

Consiglio d’Europa. Recommendation 4 october 2005, n. 1720: “Education and religion”. 1. The Parliamentary Assembly forcefully reaffirms that each person’s religion, including the option of having no religion, is a strictly personal matter. However, this is not inconsistent with the view that a good general knowledge of religions and the resulting sense of tolerance are […]

Sentenza 25 novembre 2005, n.425

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in
relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dell’art. 28,
comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una
famiglia), nel testo sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), «nella parte in cui esclude la possibilità di
autorizzare l’adottato all’accesso alle informazioni sulle origini
senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di
non essere nominata da parte della madre biologica». La norma
impugnata mira infatti a tutelare la gestante che – in situazioni
particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o
sociale – abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole
la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e
di mantenere al contempo l’anonimato nella conseguente dichiarazione
di nascita. La scelta della gestante in difficoltà, che la legge
vuole favorire per proteggere tanto quest’ultima quanto il nascituro,
sarebbe del resto resa oltremodo difficile se la decisione di
partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse
comportare per la donna – in base alla stessa norma – il rischio di
essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai
conosciuto e già adulto, interpellata dall’autorità giudiziaria
per decidere se confermare o revocare tale originaria dichiarazione di
volontà.