Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto legislativo 08 gennaio 2007, n.5

D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5: ” Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 25 del 31 gennaio 2007) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, […]

Sentenza 16 novembre 2006, n.24494

Non sussiste contrasto tra la disciplina della cessazione degli
effetti civili del matrimonio e gli artt. 2 e 3 Cost., nonchè con
l’art. 29 Cost., posto che fra i diritti essenziali della famiglia non
è annoverabile quello alla indissolubilità dell’unione matrimoniale,
dalla quale trae origine la famiglia stessa. Questa, come organismo,
è tutelata nel momento della sua formazione e nel corso del suo
sviluppo, ma non anche in rapporto a situazioni che, conseguenti al
venir meno della comunione materiale e spirituale dei coniugi, ne
determinano la fine: proprio perchè la famiglia viene considerata nel
suo aspetto di comunità naturale, i diritti intangibili che ad essa
si ricollegano, anteriori a qualunque riconoscimento della legge
positiva, restano condizionati alla persistenza del nucleo familiare,
come risulta naturalmente operante, venuta meno la quale, la tutela
costituzionale cessa di operare.

Sentenza 14 dicembre 2006, n.40789

Le condotte violente ed offensive nei confronti della moglie non
riconducibili a un carattere di abitualità, né collegabili ad un
dolo unitario di vessazione non costituiscono il reato di cui
all’articolo 572 c.p. (capo b), laddove tali condotte risultino
espressione di una reattività estemporanea che affondi le sue radici
nel clima di dissidio tra i coniugi derivante, tra gli altri, dalla
diversa religione praticata dagli stessi e dalle differenti scelte
circa l’educazione religiosa dei figli.

Sentenza 26 novembre 2006, n.22216

E’ ammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro i
provvedimenti di ingresso e permanenza in Italia del familiare di un
minore straniero per i gravi motivi di cui all’art. 31, comma 3, del
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Detti provvedimenti hanno infatti
carattere decisorio in quanto non hanno per oggetto esclusivo
l’interesse del minore, ma prendono in considerazione un delicato e
complesso equilibrio di posizioni giuridiche diverse facenti capo, da
una parte, al minore il quale, avendo il diritto a restare in Italia,
ha anche il diritto ad esservi assistito da un familiare ancorché
privo del permesso di soggiorno, e, dall’altra, al familiare che ha
il diritto di assistere il minore in Italia.

Legge organica 11 gennaio 2000, n.4

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. (BOE n. 10 de 12/1/2000, pp. 1139 – 1150) JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en […]

Legge 14 novembre 2006

Bill to provide for the solemnisation of civil partnerships; the legal
consequences of civil partnerships; the legal recognition of domestic
partnerships; the enforcement of the legal consequences of domestic
partnerships; and to provide for matters incidental thereto.

Risoluzione 24 ottobre 2006

Parlamento europeo. Risoluzione 24 ottobre 2006: “Immigrazione femminile, ruolo e posizione delle donne immigrate nell’UE”. Il Parlamento europeo, – vista la Convenzione OIL concernente la migrazione a scopo di lavoro (1949), la Convenzione OIL concernente la migrazione in condizioni abusive, la promozione della parità delle opportunità e il trattamento dei lavoratori migranti (1975) e la […]

Messaggio 29 settembre 2006, n.25928

INPS. Direzione Centrale. Prestazioni a Sostegno del Reddito. Messaggio 29 settembre 2006, n. 25928: “Assegno per il nucleo familiare in caso di poligamia”. OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare in caso di poligamia. Come è noto la normativa sull’assegno per il nucleo familiare (art. 2 della legge 153/88) prevede che il nucleo stesso sia costituito […]

Decreto 13 luglio 2006

Dottrina e giurisprudenza tradizionalmente distinguono i requisiti per
la valida costituzione del vincolo matrimoniale dai requisiti
indispensabili per la sua stessa esistenza; questi ultimi vengono
pacificamente individuati: nella diversità di sesso, nel consenso
delle parti e nella celebrazione. Tali requisiti, infatti, sono
direttamente ricavabili dall’art. 107 c.c., che configura il
matrimonio come un negozio giuridico bilaterale tra due persone di
sesso diverso, le quali dichiarano, in un determinato contesto
formale, di volersi prendere rispettivamente in “marito” ed in
“moglie”. La medesima distinzione di sesso tra i coniugi si rinviene,
inoltre, in numerosissime altre disposizioni (108, 143, 143-bis,
143-ter, 156-bis etc.) e precipuamente in quelle che disciplinano il
concreto atteggiarsi dei diritti e doveri dei coniugi tra loro e verso
i figli, nonché nello stesso ordinamento sullo stato civile, che
prevede – all’art. 64, lett. e) – che l’atto di matrimonio debba
specificamente indicare «la dichiarazione degli sposi di volersi
prendere rispettivamente in marito e in moglie». Deve pertanto
concludersi che il matrimonio contratto all’estero tra persone dello
stesso sesso, mancando di uno dei requisiti essenziali per la sua
configurabilità come matrimonio nell’ordinamento interno, non possa
essere trascritto nei registri dello stato civile dello Stato
italiano.

Decreto 10 giugno 2005, n.3

Il costituente, nel riconoscere – all’art. 29 – «i diritti della
famiglia come società naturale», ha inteso far riferimento al
tradizionale rapporto di coniugio tra soggetti appartenenti a sesso
diverso, secondo una concezione, che prima ancora che nella legge,
trova il suo fondamento nel sentimento, nella cultura, nella storia
della nostra comunità nazionale; principio confermato, inoltre, dalle
disposizioni in materia contenute nella legge ordinaria (artt. 89,
143-bis, 156-bis, 231, 235, 262 c.c.). La diversità di sesso dei
nubendi può pertanto ritenersi elemento essenziale per poter
qualificare, nel nostro ordinamento, la fattispecie «matrimonio».
Ciò rilevato si deve dunque ritenere legittimo il rifiuto
dell’ufficiale dello stato civile di accogliere l’istanza di
trascrizione di matrimonio tra persone dello stesso sesso,
regolarmente contratto all’estero, per l’assenza dei requisiti minimi
essenziali che consentono di inquadrare la fattispecie in esame nella
stessa previsione legale «matrimonio»; presupposto quest’ultimo
indefettibile per la trascrizione, essendo venuto meno quel
collegamento funzionale con l’ordinamento straniero, che è condizione
indispensabile per rendere accettabile l’atto nel nostro ordinamento.