Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 marzo 2016, n.8401

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche
in danno di persona convivente " more uxorio", quando si sia
in presenza di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale
e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca
assistenza e protezione (cfr. Cass. sez. 6, n. 21329 del 24/01/2007)

Sentenza 08 febbraio 2012, n.1789

In tema di diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio in
caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro
dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante
la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte
alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorchè di
fatto.

Risoluzione 29 aprile 2010, n.1728

Resolution 29 April 2010, n. 1728: "Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity". 1. The Parliamentary Assembly recalls that sexual orientation, which covers heterosexuality, bisexuality and homosexuality, is a profound part of the identity of each and every human being. The Assembly also recalls that homosexuality has been decriminalised in all member […]

Decreto Presidente Giunta Regionale 04 giugno 2009, n.149

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Decreto del PResidente della Regione, 4 giugno 2009, n. 149: "Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall’1 gennaio 2007 di cui al comma 3 dell’articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali […]

Sentenza 08 maggio 2009, n.140

La convivenza more uxorio non può essere assimilata al vincolo
coniugale per desumerne l’esigenza costituzionale di una parità di
trattamento. Infatti, mentre il matrimonio forma oggetto della
specifica previsione contenuta nell’art. 29 Cost., che lo riconosce
elemento fondante della famiglia come società naturale, il rapporto
di convivenza assume anch’esso rilevanza costituzionale, ma
nell’ambito della protezione dei diritti inviolabili dell’uomo nelle
formazioni sociali garantita dall’art. 2 della Costituzione. Tali
diversità, senza escludere la riconosciuta rilevanza giuridica della
convivenza di fatto, valgono pertanto a giustificare che la legge
possa riservare all’una e all’altra situazione un trattamento non
omogeneo (nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 384,
primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli
articoli 2, 3 e 29 della Costituzione).

Sentenza 27 marzo 2009, n.86

Ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), mentre la morte del
coniuge per infortunio comporta, in presenza di figli legittimi,
l’attribuzione della rendita al superstite nella misura del cinquanta
per cento ed a ciascuno dei figli nella misura del venti per cento, la
morte per infortunio di colui che non è coniugato ed ha figli
naturali riconosciuti non comporta l’attribuzione di alcuna rendita
per infortunio al genitore superstite, spettando invece ai figli il
venti per cento. E’ vero dunque che i figli, legittimi o naturali
riconosciuti, godono – in caso di infortunio mortale del loro
genitore – della rendita infortunistica nella stessa misura, ma
sussisite tuttavia una disparità di trattamento derivante dal fatto
che solo i figli legittimi, e non anche quelli naturali, possono
godere di quel plus di assistenza che deriva dall’attribuzione al
genitore superstite del cinquanta per cento della rendita. Infatti il
minore, pur trovandosi, ai fini della determinazione della misura
della rendita infortunistica, in una condizione analoga a quella di
chi ha perso entrambi i genitori – non essendo destinatario di alcun
beneficio economico, neppure indiretto, a tali fini, per la
sopravvivenza dell’altro genitore, cui non spetta, in quanto non
coniugato, alcuna rendita – ha diritto solo al venti per cento di
essa, e non anche al quaranta per cento spettante agli orfani di
entrambi i genitori. Pertanto, deve ritenersi costituzionalmente
illegittimo l’art. 85, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 1124 del
1965, nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio
mortale dell’assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il
quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa
misura anche all’orfano di un solo genitore naturale.

Sentenza 29 luglio 2008, n.308

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
155-quater, primo comma, del codice civile, introdotto dall’art. 1,
comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia
di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), anche
in combinato disposto con l’art. 4 della stessa legge, nella parte in
cui prevede la revoca automatica dell’assegnazione della casa
familiare nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio o
contragga nuovo matrimonio. Dall’attuale contesto normativo e
giurisprudenziale emerge, infatti, il rilievo che non solo
l’assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della
stessa, è subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una
valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della
prole. Ne deriva che l’art. 155-quater cod. civ., ove interpretato,
sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio
o il nuovo matrimonio dell’assegnatario della casa sono circostanze
idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione
dell’assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole,
per i quale l’istituto è sorto. La coerenza della disciplina e la sua
costituzionalità possono essere recuperate invece ove la normativa
sia interpretata nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non
venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta
(instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che
la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di
conformità all’interesse del minore.

Ordinanza 09 aprile 2008, n.245

Non è manifestamente infondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992, in
relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui
tale norma non include il convivente more uxorio fra i soggetti
beneficiari di permessi retribuiti per l’assistenza a persona con
handicap grave.

Ordinanza 23 novembre 2007, n.397

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 19, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), «nella parte in cui non estende al padre naturale,
cittadino extracomunitario, il beneficio della sospensione del
provvedimento di espulsione in ipotesi di convivente in stato di
gravidanza ovvero in presenza di prole dall’età infrasemestrale»,
in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione (nel
caso di specie, il rimettente ometteva di specificare la cittadinanza
del soggetto ricorrente nel giudizio a quo; elemento quest’ultimo
determinante ai fini dell’individuazione del regime giuridico
applicabile nel caso concreto, atteso che il d.lgs. n. 286 del 1998
− come esplicitamente stabilisce l’art. 1 − si applica solo «ai
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea»; la
questione è stata ritenuta dunque manifestamente inammissibile per
mancata indicazione di un elemento essenziale della fattispecie).

Sentenza 28 febbraio 2007

Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è stato
riconosciuto, in più occasioni dalla giurisprudenza, in favore del
convivente more uxorio a seguito del decesso dell’altro convivente
(cfr. Trib. Roma, sentenza n. 9693 del 9 luglio 1991). Non vi è
pertanto alcun motivo per negare il diritto, a determinate condizioni,
al risarcimento di tale danno non patrimoniale, allorché la
convivenza riguardi, oltre alla coppia, anche il figlio di uno dei due
conviventi, con cui l’altro, pur non essendo genitore, abbia
instaurato un solido legame affettivo.