Motu proprio 12 febbraio 2018
"Con il presente Motu Proprio
stabilisco:
Art. 1. Al compimento dei settantacinque anni
di età, i Vescovi diocesani ed eparchiali, e quanti sono loro
equiparati dai canoni 381 § 2 CIC e 313 CCEO, come pure i Vescovi
coadiutori e ausiliari o titolari con speciali incarichi
pastorali, sono invitati a presentare al Sommo Pontefice
la rinuncia al loro ufficio pastorale.
Art. 2.
Compiuti i settantacinque anni, i Capi Dicastero della Curia Romana
non Cardinali, i Prelati Superiori della Curia Romana e i Vescovi
che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede, non
cessano ipso facto dal loro ufficio, ma devono presentare la rinuncia
al Sommo Pontefice.
Art. 3. Allo stesso modo, i
Rappresentanti Pontifici non cessano ipso facto dal loro ufficio
al compimento dei settantacinque anni di età, ma in tale
circostanza devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice.
Art. 4. Per essere efficace, la rinuncia di cui agli
articoli 1-3 dev’essere accettata dal Sommo Pontefice, che
deciderà valutando le circostanze concrete.
Art.
5. Una volta presentata la rinuncia, l’ufficio di cui agli
articoli 1-3 è considerato prorogato fino a quando non sia
comunicata all’interessato l’accettazione della rinuncia o
la proroga, per un tempo determinato o indeterminato,
contrariamente a quanto in termini generali stabiliscono i canoni
189 § 3 CIC e 970 § 1 CCEO."
Fonte: w2.vatican.va