Sentenza 11 giugno 2007, n.589
Nel caso in cui l’“esumazione straordinaria”, possa essere chiesta
– secondo regolamento comunale di polizia mortuaria – dai
“familiari” del de cuius, detta espressione deve intendersi nel
senso della esclusione da tale possibilità dei soggetti privi di un
rapporto di parentela (artt. 74/76 c.c.). I legittimati a tale
richiesta possono, pertanto, venire individuati unicamente nella
discendenza e/o ascendenza e collateralità, fino al sesto grado (art.
77 c.c.), mentre una sicura preminenza ha il “matrimonio”, quale
società naturale (art. 29 cost.), che si scioglie con la morte, al
pari di ogni altro rapporto parenterale (mors omnia solvit), fermo
restando gli effetti giuridici della “vedovanza” sul piano del
concetto di “familiare” (Nel caso di specie, veniva ritenuta
legittima la richiesta della vedova, di riesumazione e traslazione
della salma del de cuius, essendo il rilascio dell’autorizzazione in
questione rivolto in favore di un “familiare” particolarmente
qualificato, il coniuge superstite esercente la potestà sulla figlia
minore).