Sentenza 08 marzo 2010, n.9132
La registrazione ad opera della polizia giudiziaria dei colloqui con
le persone informate sui fatti non costituisce attività
d’intercettazione in senso tecnico, perché proviene da uno dei
soggetti che ha partecipato alla conversazione, ma integra una
legittima modalità di documentazione fonica, che non lede alcun
principio costituzionale pur quando è realizzata in modo occulto, in
quanto la Costituzione tutela la libertà e la segretezza delle
comunicazioni, non la loro riservatezza (nel caso di specie, il
ricorrente – condannato per il reato di estorsione aggravata e
continuata nei confronti di un ministro di culto – presentava ricorso
per l’inutilizzabilità della registrazione eseguita dalla polizia
giudiziaria, durante le indagini preliminari, avente per oggetto una
conversazione tra presenti ascoltata dai pubblici ufficiali operanti,
per carenza del decreto autorizzativo, in violazione degli articoli
271 e 266 c.p.c., trattandosi di intercettazione ambientale)