Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 26 novembre 2003, n.1119

Loi n° 2003/1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: […]

Ordinanza 11 maggio 2006, n.192

E’ infondata la questione di legittimità – sollevata in riferimento
agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione – dell’art. 19, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede
che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti
dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con
una cittadina italiana, in stato di gravidanza, impedendo così a
costui di assicurare alla donna stessa e al nascituro assistenza
materiale e morale. Detto articolo, che prevede una temporanea
sospensione del potere di espulsione (o di respingimento) «delle
donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita
del figlio cui provvedono», è stato applicato – per effetto dalla
sentenza n. 376 del 2000 – anche al rispettivo marito convivente; ma
presuppone in questa ipotesi una certezza dei rapporti familiari che
non è dato riscontrare nel caso di una relazione di fatto.
Conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale, sebbene
prospettata in termini di tutela della famiglia di fatto e dei
conseguenti diritti-doveri, pone in realtà in comparazione
trattamenti riservati a situazioni profondamente diverse – e cioè
quella del marito di cittadina extracomunitaria incinta e quella
dell’extracomunitario che afferma di essere padre naturale di un
nascituro – e, quindi, come tali non irragionevolmente disciplinate
in modo diverso dal legislatore.

Sentenza 27 gennaio 1994, n.5213

Con la ratifica dell’intesa conclusa con l’Unione delle Chiese
Avventiste del 7 giorno (L. 22 novembre 1988, n. 5169), lo Stato
italiano ha riconosciuto a queste ultime la piena autonomia in materia
di organizzazione interna e, specificamente, in materia “disciplinare
e spirituale”, escludendo dunque ogni possibilità di sindacato
dell’Autorità Giudiziaria in tale ambito. Nel caso specifico la Corte
afferma quindi la carenza di giurisdizione del giudice italiano,
dichiarando precluso ogni sindacato sul provvedimento di espulsione di
un membro della Chiesa Avventista (anche nel caso in cui si limiti ad
un controllo di legittimità alla luce delle stesse norme statutarie),
in quanto tale genere di provvedimento, di carattere
religioso-disciplinare, è espressione della piena autonomia
istituzionale protetta dal principio di “non ingerenza” sancito con la
L. 5169/1988.

Sentenza 15 febbraio 2005, n.119

Il permesso di soggiorno, dopo che siano venute meno le ragioni del
primo rilascio, può essere rinnovato in virtù di sopraggiunti nuovi
motivi, differenti dagli originari, che ne consentano l’emissione. In
particolare, possono considerarsi tali le ragioni religiose e, nella
specie, pastorali poste alla base della richiesta di rinnovo (Nella
fattispecie in esame, un ministro di culto cattolico, svolgente la
propra attività sacerdotale presso una parrocchia italiana e titolare
di un permesso di soggiorno rilascito per motivi di studio, si vedeva
negare alla scadenza prevista – avendo terminato il corso di
formazione religiosa annuale in forza del quale detto permesso era
stato disposto – il rilascio di detto rinnovo)

Sentenza 20 giugno 2002, n.50963/99

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Sezione quarta. Sentenza 20 giugno 2002, n. 50963/99: “Al Nashif contro Bulgaria. Violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare”. CASE OF AL-NASHIF v. BULGARIA JUDGMENT STRASBOURG This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be […]

Ordinanza 01 giugno 2004

L’art. 5 dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni
di Geova stabilisce che “l’espulsione dei soci aderenti è
deliberata dall’assemblea su proposta del Corpo degli anziani delle
Congregazioni locali”. Tale provvedimento deve essere valutato dal
giudice statuale non con riferimento al merito dell’espulsione,
rispetto alla quale detto giudice potrebbe anche – come propugnato da
autorevole dottrina – ritenersi privo di ogni competenza, stante
l’art. 8, comma 1, Cost. che prevede la piena libertà delle
confessioni religiose, con conseguente insindacabilità giudiziale dei
provvedimenti di disassociazione, esclusione e/o scomunica dei loro
adepti o fedeli, ma con riferimento alla forma del provvedimento di
disassociazione o espulsione il quale deve fare salvo, sulla base del
principio generale dell’ordinamento sul “giusto processo”, il
diritto alla piena difesa dell’incolpato ed il rispetto degli
adempimenti procedurali previsti dallo statuto.

Parere 18 gennaio 2005

U.N. Human Rights Committee. Parere 18 gennaio 2005: “Uzbekistan. Il divieto di indossare il velo integra la violazione dell’art. 18.2 dell’ICCPR”. (Omissis) Communication No. 931/2000 : Uzbekistan. 18 January 2005 CCPR/C/82/D/931/2000 Human Rights Committee Eighty-second session 18 October – 5 November 2004 Views of the Human Rights Committee under the Optional Protocol to the International […]

Legge 12 novembre 2004, n.271

Legge 12 novembre 2004, n. 271: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 267 del 13 novembre 2004) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica Promulga […]

Sentenza 11 novembre 2004, n.15336

Le dichiarazioni rese alla stampa da un cittadino straniero di
religione mussulmana, a favore dell’integralismo islamico, non
giustificano l’espulsione di quest’ultimo dall’Italia, posto che
dette condotte non appaiono – per le concrete modalità di
esternazione che le hanno caratterizzate nel caso di specie – tali da
arrecare un grave turbamento per l’ordine pubblico e da costituire un
pericolo per la sicurezza dello Stato. Le suddette dichiarazioni
appaiono, infatti, quali semplici manifestazioni di pensiero, tutelate
dalla Carta costituzionale, le quali essendo state espresse in modo
palese e non connotate da alcuna forma di riservatezza o
“mimetismo”, risultano inconciliabili – secondo i dati della
comune esperienza – con la volontà di arrecare a chicchessia un
reale nocumento.

Ordinanza 14 dicembre 2004

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI SEZIONE IV CIVILE composto dai sigg.ri magistrati: DOTT. Aldo NAPOLEONE PRESIDENTE DOTT. Luigi CLAUDIO GIUDICE DOTT. Francesco CASSANO GIUDICE REL. riuniti in camera di consiglio per delibare il reclamo avverso il provvedimento cautelare reso in data 1/6/2004, nell’ambito del procedimento contrassegnato con il n. 6990/R.G. 2004, PROPOSTO DA CONGREGAZIONE CRISTIANA […]