Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 19 giugno 2009, n.4059

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde ad un impegno assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente
sovrano, al cui magistero resta direttamente connessa una dottrina –
il cui apprendimento è comunque facoltativo – ritenuta attinente al
patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di
selezione del personale docente del tutto peculiari, dovendo
l’idoneità del medesimo essere riconosciuta dalla competente
autorità ecclesiastica, non estranea nemmeno alla scelta dei testi di
apprendimento e ad altre modalità organizzative (artt. 2 e 3 D.P.R.
n. 751/1985 cit.; cfr. anche, Cons. St., sez. VI, 27.8.1988, n. 1006).
Un percorso formativo, quello il cui valore culturale e morale
giustifica la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a
quello addetto ad altre discipline nell’ambito di quanto attenga
allo svolgimento dell’anno scolastico, senza che possa razionalmente
escludersi una diversa valutazione dell’esperienza didattica in
questione, in rapporto a normative eccezionali di favore, attraverso
le quali l’Amministrazione intenda – come nel caso
dell’ordinanza ministeriale 15.6.1999, n. 153 – agevolare
l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia stato
reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le regole
dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti alla
formazione culturale e scientifica degli studenti (e senza che ciò
escluda, ovviamente, una successiva immissione degli insegnanti di
religione di cui trattasi nei ruoli docenti veri e propri, con
apposita normativa speciale, come quella di cui alla legge 18.7.2003,
n. 186, ma – ex art. 4 L. cit. – “subordinatamente al possesso
dei requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto”).

Sentenza 19 giugno 2009, n.4058

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno
assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero
resta direttamente connessa una dottrina – il cui apprendimento è
facoltativo – ritenuta attinente al patrimonio storico e culturale
del popolo italiano, con modalità di selezione del personale docente
del tutto peculiari, dovendo l’idoneità del medesimo essere
riconosciuta dalla competente autorità ecclesiastica, non estranea
nemmeno alla scelta dei testi di apprendimento e ad altre modalità
organizzative. Un percorso formativo il cui valore culturale e morale
giustifica la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a
quello addetto ad altre discipline, nell’ambito di quanto attenga
allo svolgimento dell’anno scolastico, ma che non esclude la
possibilità di una diversa valutazione dell’esperienza didattica
in questione, in rapporto a normative eccezionali di favore,
attraverso le quali l’Amministrazione intenda – come nel
caso dell’ordinanza ministeriale 15.6.1999, n. 153 – agevolare
l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia stato
reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le regole
dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti alla
formazione culturale e scientifica degli studenti.

Sentenza 21 maggio 2002, n.5804

L’attività di insegnamento resa, con il possesso dei prescritti
requisiti professionali, nell’ambito di un’istituzione di
volontariato, con connotazioni proprie del corrispondente insegnamento
nella scuola pubblica, deve reputarsi idonea a garantire
l’acquisizione di una vera e propria esperienza didattica. Inoltre,
secondo l’indirizzo interpretativo seguito dalla Sezione (decisione
n.1033/2002), dal mancato versamento dei contributi non può
desumersi, in via diretta ed immediata, altra conseguenza che non sia
l’inadempienza, da parte del datore di lavoro, agli obblighi
contributivi nascenti dal rapporto. Segnatamente, il mancato
versamento dei contributi può assumere soltanto il valore di una
presunzione semplice superabile con qualsiasi mezzo di prova e di
fatto, nel caso in esame, superata dalla certificazione di servizio
resa dalla direzione didattica e dall’approvazione della nomina
dell’insegnante interessata, da parte del competente Provveditore agli
studi, resa sulla previa considerazione del possesso, da parte
dell’interessata, dei requisiti professionali per la prestazione
dell’attività di insegnamento.