Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 ottobre 1990, n.9928

Il titolare del cosiddetto “diritto al Banco in Chiesa” non ha tutela
giurisdizionale, davanti al giudice italiano, contro atti
dell’autorità ecclesiastica che ne escludano o menomino l’esercizio
(nella specie, trasferimento del banco in altro luogo, con perdita
della possibilità di assistere alle funzioni con “praeminentia”),
dato che gli atti medesimi ineriscono ad interessi pubblicistici,
nell’ambito della destinazione dell’edificio al culto, e, quindi,
esprimono potere discrezionale e sovrano di detta autorità.
———————————————— Riferimenti
nomarativi: Codice civile art. 832, art. 1168, art. 1170 Costituzione
Repubblica art. 7 Codice procedura civile art. 9, art. 37, art. 100
Legge 25 marzo 1985 n. 121 art. 1, art. 2, art. 5 Legge 20 maggio 1985
n. 222 l.