Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 ottobre 2010, n.29

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/92 gli immobili
utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) TUIR,
cioè gli enti che non esercitano attività commerciale, destinati
esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,
previdenziali, culturali, ecc. nonché, ai sensi dell’art. 16, lett.
a), L. 20.5.85 n. 222, quelli destinati alle attività di religione o
culto e attività connesse, sono esenti da ICI (nel caso di specie,
l’ente ecclesiastico ricorrente documentava in particolare l’utilizzo
dell’immobile per attività di religione, culto e formazione dei
propri membri e di gruppi di laici)

Ordinanza 27 dicembre 2010, n.26170

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2 bis, (aggiunto
dalla Legge di Conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi modificato
dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 133, ed infine
sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito nella
L. 4 agosto 2006, n. 248) nell’estendere l’esenzione disposta
dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 alle
attività ivi indicate “a prescindere dalla natura eventualmente
commerciale delle stesse” (versione originaria) e poi a quelle “che
non abbiano esclusivamente natura commerciale” (versione vigente), ha
carattere innovativo e non interpretativo (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
24500 del 20/11/2009; Cass. Sent. 14530 del 16/6/2010).

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Cfr. in questo stesso senso, Corte di Cassazione, Sez.
Trib., ordinanze 27 dicembre 2010, n. 26171; e 21 dicembre 2010, nn.
25935, 25936, 25937, 25938

Sentenza 02 marzo 2010, n.90

L’art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs 504/92 relativo all’esenzione
dell’ICI, nella sua originaria formulazione, concedeva tali beneficio
agli immobili destinati esclusivamente ad “attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative
e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera
a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. Successivamente la legge
248/05 ha disposto che l’esenzione “si intende applicabile alle
attività indicate nelle medesima lettera a prescindere dalla natura
commerciale delle stesse”. Dal tenore letterale della legge “si
intende” è evidente la natura interpretativa della stessa, per cui
nessuna eccezione di applicazione retroattiva della norma può essere
condivisa.

In OLIR.it: Commissione tributaria provinciale di Napoli. Sezione 41.
Sentenza 16 aprile 2009, n. 115
[/areetematiche/documenti/documents/sentenza%20n.115-41-09%20commissione%20provinciale%20di%20napoli%20.pdf]
(I grado)

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Documento inserito per gentile concessione del Dott. Francesco Nania
– Studio Nania, Via Alabardieri n. 1, 80121 Napoli

Sentenza 13 marzo 2010, n.147

L’ art. 7, comma 1, lettera i,) del D.Lgs. 504/92, sia nella prima che
nella novella previsione, esonera gli enti religiosi dal pagamento
dell’ICI per gli immobili da questi posseduti ed adibiti a scopo di
culto, per fini assistenziali e sociali, ancorchè in qualcuno di essi
possa espletarsi, in via sussidiaria, anche un’ attivita commerciale.

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Documento inserito per gentile concessione del Dott. Francesco Nania
– Studio Nania, Via Alabardieri n. 1, 80121 Napoli

Sentenza 23 aprile 2010, n.23

Gli immobili di proprietà di un ente ecclesiastico, adibiti a casa
per esercizi spirituali, rientrano nella previstone della norma di
esenzione di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) D.Lgs. 504/92, sia sotto
il profilo soggettivo perché appartenente ad uno dei soggetti di cui
all’art. 87 comma 1 lett. c) TUIR, sia sotto il profilo oggettivo
perché utilizzati esclusivamente per l’esercizio di attività
religiose di culto e formazione.
Nel caso di specie, era stata contestata l’esistenza delle condizioni
per l’esenzione a causa del supposto inutilizzo dell’immobile. Per
contro, veniva accertato che nell’edificio si erano svolti esercizi
spirituali di religiose e di gruppi laici, in relazione ai quali
esistevano copie di pubblicazioni religiose che davano notizia di
tali attività.

Ordinanza 19 dicembre 2006, n.429

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 59, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali), in relazione all’art. 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della
legge 23 ottobre 1991, n. 421), sollevata dalla Corte di Cassazione,
in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione. La
disposizione suddetta ha infatti il solo scopo di attribuire ai
Comuni, in deroga a quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettera i),
del d.lgs. n. 504 del 1992, la facoltà di escludere gli enti non
commerciali che possiedono terreni agricoli e aree fabbricabili dal
novero dei soggetti esenti e, perciò, di applicare l’ICI anche nei
loro confronti, ferma restando l’esenzione per i fabbricati posseduti
dai medesimi enti non commerciali e da essi direttamente utilizzati
per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 7.

Decreto legge 04 luglio 2006, n.223

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 233: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 153 del 4 luglio 2006) (Omissis) Articolo 39. Modifica della disciplina di esenzione […]

Legge 02 dicembre 2005, n.248

Legge 2 dicembre 2005, n. 248: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 281 del 2 dicembre 2005 – Supplemento Ordinario n. 195) Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 […]

Decreto ministeriale 22 aprile 2004

Decreto ministeriale 22 aprile 2004: “Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), dovuta per l’anno 2003, e delle relative istruzioni”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 101, del 30 aprile 2004) IL Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali Visto l’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre […]

Decreto legge 17 agosto 2005, n.163

Decreto legge 17 agosto 2005, n.163: “Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture”. (da “Gazzetta Ufficiale” n. 191 del 18 Agosto 2005) (omissis) Art. 6. Esenzione dall’ICI per particolari immobili 1. L’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi […]