Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 31 gennaio 1997

L’art. 27 della Costituzione spagnola sancisce che tutti hanno il
diritto ad una educazione finalizzata al pieno sviluppo della
personalità umana. L’avere assicurato altresì, nella medesima norma,
a coloro che professano credenze religiose o dottrine etiche
specifiche il diritto di impartire ai propri figli una formazione
religiosa e morale con quella coerente, pur comportando un impegno dei
pubblici poteri a rendere un servizio in tal senso, tuttavia non
implica per nessuno l’obbligo di utilizzare siffatto servizio o di
sottostare alla pretesa di chi si avvale di un determinato
insegnamento etico o religioso che sia imposto alla generalità dei
consociati l’insegnamento di una qualsiasi altra dottrina morale o
credenza confessionale. Il principio di eguaglianza e di non
discriminazione sancito dall’art. 14 della Costituzione spagnola non
è violato dalle disposizioni con cui si stabilisce che le attività
alternative allo studio della religione non rientrano tra quelle
valutabili ai fini del curricolo. Infatti la introduzione di queste
attività è la conseguenza del riconoscimento di una garanzia
costituzionale di formazione religiosa che riveste un carattere
facoltativo e le cui modalità di valutazione sono concordate con chi
intende avvalersene. Sarebbe pertanto sproporzionato pretendere, ai
fini di un trattamento paritario e non discriminatorio, e dopo aver
concordato (o insistito) sull’attribuzione del carattere curricolare
all’insegnamento della propria dottrina o credenza, che gli altri
discenti non avvalentesi, oltre a subire un ampliamento del proprio
orario di studio con le attività alternative, debbano altresì
soggiacere alla imposizione della valutazione curricolare delle
stesse.

Sentenza 14 giugno 1996

La Direzione Generale degli Affari Religiosi al momento della
iscrizione delle Entità Religiose nel corrispondente registro
legittimamente non si limita a verificarne i requisiti formali ma ne
accerta i presupposti sostanziali relativi alle finalità
effettivamente perseguite ed al rispetto dei limiti della salvaguardia
della sicurezza, della salute e della moralità pubblica. L’iscrizione
nel registro delle Entità Religiose in quanto comporta l’attribuzione
ad esse di un regime giuridico differenziato non riveste la medesima
qualifica dell’iscrizione nel registro delle Associazioni di Diritto
Comune, che produce unicamente effetti di pubblicità; pertanto, non
vale, nella prima ipotesi, il principio della presunzione, al momento
della iscrizione, di conformità dei fini formalmente dichiarati con
quelli effettivamente praticati.

Sentenza 30 ottobre 1995

Un’interpretazione adeguata del tenore delle disposizioni normative
canoniche (can. 580.2 e can. 582 C.i.c. 1917) consente di ritenere che
la professione religiosa non comporti un vero e proprio trasferimento
di proprietà dei beni dal professo all’ordine di appartenenza, ma
la semplice cessione del possesso e dei redditi. Nel caso della
proprietà intellettuale, questa tesi risulta ancora più persuasiva,
perché in essa vanno distinti; a) un aspetto patrimoniale, costituito
dai proventi derivanti dal suo sfruttamento e percepibili o
personalmente dall’Autore o dal suo avente causa (l’ordine
religioso), sul presupposto che egli li abbia ceduti nel corso della
sua esistenza, adeguandosi ai precetti del diritto canonico; b) un
aspetto di carattere personale, il c.d. diritto morale dell’Autore,
certamente non cedibile. Per tanto, l’ordine religioso non può
ritenersi titolare del diritto di proprietà intellettuale così da
escludere che esso venga ricompreso nell’asse ereditario, e si
trasmetta in capo agli eredi legittimi del religioso, morto ab
intestato.

Sentenza 30 ottobre 1994, n.8334

Il libero sviluppo della personalità è il sostegno ed il fondamento,
dal punto di vista costituzionale, dell’ordine politico e della pace
sociale. A tal fine assume un ruolo determinante la formazione
educativa e culturale dell’individuo, che, in una società
democratica, si fonda sul principio della libertà di insegnamento,
orientata alla formazione dei cittadini secondo uno stile di vita
improntato alla tolleranza e al pacifico confronto tra le diverse
“famiglie” culturali. Nell’ambito di una società plurale esistono,
tuttavia, anche altri valori, come la libertà ideologica e di
coscienza, che consentono ai genitori di scegliere per i figli la
formazione religiosa e morale più conforme alle loro convinzioni. I
giudici non possono entrare nel santuario delle credenze personali, a
meno che i comportamenti esterni, che hanno la loro origine in una
determinata ideologia, incidano negativamente sopra beni giuridici
protetti. Anche in tal caso, per altro, il diritto penale rappresenta
l’ultimo strumento cui fare ricorso, quando si determina un danno
effettivo e reale. In questo quadro, il delitto di lesione
dell’integrità psichica di un minore è sicuramente da considerare
come un delitto di danno e non di pericolo. Pertanto,
l’assoggettamento dei figli, da parte dei loro genitori, ad una
educazione impartita in centri di insegnamento “domestici” e
strettamente confessionali assimilabili nel regime ad un internato di
un collegio religioso e nello stile ad una scuola premilitare
prussiana, pur comportando il rischio per l’avvenire di seri
problemi di inserimento e di integrazione dei minori in un contesto
sociale aperto e competitivo, non integra né l’elemento oggettivo,
né quello soggettivo del tipo di reato predetto. Al fine di stabilire
se un centro di insegnamento è contrario alla legge bisogna
considerare che le previsioni del legislatore in materia educativa
mirano ad un bilanciamento tra la libertà d’insegnare, il diritto
dei genitori di impartire ai figli una formazione religiosa e morale
conforme alle loro convinzioni, e la libertà di istituire centri
scolastici. La possibilità di istituire centri scolastici ed
educativi anche non omologabili pubblicamente, organizzati alla
stregua di una “home school” anglosassone o di un collegio religioso
in regime di internato o nello stile delle scuole premilitari
prussiane, esclude – purché siano rispettati i principi
costituzionali posti a presidio della dignità della persona, dei
diritti inviolabili che le sono inerenti e del libero sviluppo della
personalità dei soggetti – che i modelli formativi sviluppati
all’interno di un nucleo familiare tradizionale, o in un ambito
chiuso parafamiliare possano concretare il fatto tipico del reato in
esame e cioè la costituzione di centri scolastici contrari alla
legge. L’intervento del diritto penale si giustifica, invece, nel
caso in cui siano impartiti insegnamenti volti a diffondere idee
contrarie alla tolleranza ed alla pacifica convivenza con apologia
della violenza o della discriminazione per motivi razziali, religiosi
o xenofobi, ovvero mirati alla prostituzione o corruzione dei minori.
Nel caso di specie, la formazione impartita, pur esaltando lo spirito
di disciplina e metodi severi, non consta che abbia comportato un
indottrinamento meritevole di sanzione penale, ma, semmai, scelte
educative opinabili, il cui possibile pregiudizio per i minori
giustificherebbe, al più, interventi di competenza del giudice
civile. La segretezza o clandestinità che caratterizza le condotte
degli imputati non possono da sole concretizzare il fatto tipico del
reato di associazione per delinquere, una volta escluso che gli stessi
si siano proposti fini delittuosi, non essendosi ravvisati nei loro
comportamenti gli estremi di delitti di lesioni all’integrità
psichica o di costituzione di centri scolastici contrari alla legge.

Sentenza 24 giugno 1994

Le norme del Real Decreto 1006/1991 che rinviano al disposto degli
Accordi con le confessioni religiose per la disciplina degli
insegnamenti religiosi relativi alla Scuola Primaria, sono conformi al
diritto in quanto attuative del dettato della Disposizione Addizionale
II, della LOGSE (Ley Organica de Ordenación General del Sistema
Educativo, 3 ottobre 1990). Tale disposizione, non esaurisce la
applicazione specifica del diritto costituzionale dei genitori a che i
pubblici poteri garantiscano la formazione religiosa e morale dei
figli conformemente alle loro convinzioni (art. 27, comma 3 Cost.); la
tutela di questo diritto, infatti, si realizza indirettamente
attraverso la garanzia di altri diritti costituzionali, ed ha inoltre
espressa menzione nella Legge Organica 3 luglio 1985, nº 8 (art. 18,
comma 1). Le norme del Real Decreto 1006/1991 che rinviano al disposto
degli Accordi con le confessioni religiose per la disciplina degli
insegnamenti religiosi relativi alla Scuola Primaria, oltre ad
osservare il mandato costituzionale di cooperazione con le Chiese
(art. 16, comma 3 Cost.), non violano la riserva di Legge Organica
relativa allíattuazione dei diritti fondamentali in quanto
applicative del dettato della Disposizione Addizionale II, della LOGSE
(Ley Organica de Ordenación General del Sistema Educativo, 3 ottobre
1990). Tale disposizione è legittima posto che la Costituzione
ammette che i Trattati possano avere ad oggetto i diritti e i doveri
fondamentali, quando vi sia líautorizzazione delle Corti Generali,
come nel caso degli Accordi con la Santa Sede e con le altre
religioni; un Accordo o Trattato non è imposizione di uno Stato
Straniero, ma esercizio della sovranità nazionale.

Sentenza 01 marzo 1994

In relazione alla iscrizione delle associazioni religiose nel Registro
delle “Entità Religiose”, la sussistenza dei requisiti necessari, di
cui al Real Decreto nº 142/1981 (art. 3, comma 2), tra i quali i
“fini religiosi”, deve essere oggetto di valutazione autonoma da parte
del Ministero di Giustizia, rispetto a quanto certificato dalla
corrispondente Chiesa o confessione. In relazione alla iscrizione
delle associazioni religiose nel Registro delle “Entità Religiose”,
dallo statuto della fondazione “Patronato Social Escolar de Obreras”
si evince che esso ha la finalità essenziale di costituire un Centro
docente della Chiesa cattolica, il cui oggetto è l’insegnamento,
benché accompagnato da una solida formazione religiosa, e pertanto è
escluso il requisito necessario dei “fini religiosi”, per il quale si
intende la finalità di riunire in gruppo soggetti che partecipino
della medesima credenza divina, predichino quella dottrina, pratichino
il culto di essa e, nel caso di fondazione, destinino la massa dei
beni a tali finalità. In relazione alla iscrizione delle associazioni
religiose nel Registro delle l’Entità Religiose”, il requisito
richiesto dei “fini religiosi” non viola l’Accordo tra Stato
Spagnolo e S. Sede, 3 gennaio 1979 (ratificato il 4 dicembre dello
stesso anno), dal momento che il punto terzo del comma 4) dell’art.
I stabilisce che le associazioni e altre entità o fondazioni
religiose erette canonicamente possono acquistare la personalità
giuridica civile secondo quanto disposto dall’Ordinamento dello
Stato, mediante la iscrizione nel Registro corrispondente, allorché
siano certificati i requisiti necessari, di cui al Real Decreto nº
142/1981; a tale disciplina, rinvia altresì il Real Decreto nº
589/1984, cui detto requisito non è contrario.

Raccomandazione 28 giugno 1958, n.R111

Raccomandazione sulla discriminazione in materia di impego e nelle professioni del 28 giugno 1958. La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1958 nella sua quarantaduesima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla discriminazione in materia di […]

Sentenza 23 marzo 1993

Gli atti impeditivi di comportamenti tenuti dagli appartenenti alla
setta Ceis non sono punibili a norma dell’art. 194 c.p., posto a
tutela del libero esercizio dei diritti civili riconosciuti della
legge, in connessione con la garanzia costituzionale di libertà
religiosa. Tali comportamenti, oltre ad essere clandestini, sono volti
a costringere a permanere nel gruppo settario, a captare l’interesse
altrui con mezzi pericolosi, fino al cambiamento della personalità,
all’allontanamento da familiari ed amici, all’incitamento della
prostituzione per il lucro dei dirigenti. Essi pertanto, sono
sanzionati penalmente, cosicché gli atti diretti ad impedirli
risultano, al contrario, legittimi in quanto tutelano il soggetto
passivo nell’esercizio della libertà individuale.

Sentenza 30 dicembre 1994

Il matrimonio segreto non produce effetti civili e pertanto non
estingue il diritto alla pensione di vedovanza preesistente.

Sentenza 28 ottobre 1996, n.166

L’art. 16.1 della Costituzione spagnola, nel garantire la libertà
ideologica, religiosa e di culto senza alcuna limitazione tranne
quella necessaria per il mantenimento dell’ordine pubblico e
nell’impegnare i poteri pubblici a tener conto delle credenze
religiose della società spagnola, non comporta la imposizione agli
operatori sanitari della Sicurezza Sociale di astenersi
dall’utilizzare trasfusioni di sangue nel corso delle operazioni
chirurgiche ritenute necessarie dalla lex artis della professione
medica. E’legittimo pertanto, non ricorrendo nel caso né un errore
diagnostico né un rifiuto ingiustificato di assistenza, ma solo un
rifiuto di intervento chirurgico secondo le modalità pretese dal
paziente, ispirate non a criteri tecnici ma ai precetti della sua
credenza religiosa, negare la sussistenza dei presupposti richiesti
per il conseguimento del rimborso delle spese mediche sostenute dal
paziente medesimo presso una clinica privata.
Il principio di eguaglianza e di non discriminazione di cui all’art.
14 della Costituzione spagnola riconosce solo il diritto a non subire
discriminazioni e non il presunto diritto di imporre o esigere
differenze di trattamento e quindi la pretesa, in ragione delle
proprie credenze religiose, di una modifica del tipo di cure mediche
ordinariamente previste mediante l’imposizione ai sanitari di un
vincolo nell’attuazione delle loro tecniche operatorie.