Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 ottobre 1994, n.2359

La delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa
della nullità del matrimonio concordatario per esclusione unilaterale
dell’indissolubilità del vincolo, non è contraria all’ordine
pubblico interno quando la riserva mentale è stata manifestata all
altro coniuge. In sede di delibazione della sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio, stante la completa parificazione tra
matrimonio civile e matrimonio canonico anche per quanto concerne gli
effetti della dichiarazione di nullità, sono applicabili le
disposizioni di cui agli artt. 129 e 129 bis del Codice civile,
sicché deve essere negata l’emanazione dei provvedimenti economici
provvisori previsti dall’Accordo 18 febbraio 1984 quando entrambi i
coniugi siano stati in malafede per avere l’uno contratto il vincolo
nella piena consapevolezza del vizio che inficiava la volontà
dell’altro.

Sentenza 18 aprile 1994, n.548

La pendenza tra le parti di un giudizio di separazione personale non
rende improponibile la domanda di delibazione di una sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio, attesa l’autonomia dei due
procedimenti, diversi quanto a petitum e a causa petendi, e non fra
loro incompatibili. Ai fini della delibazione di una sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio e per quanto concerne
l’accertamento del rispetto del diritto di difesa, la professione di
fede di Testimone di Geova che aveva determinato una parte a non
costituirsi nel processo canonico, non può valere ad integrare la
violazione del principio del contraddittorio, giacché la contumacia
non era dipesa dalla inosservanza di regole processuali, bensì da una
scelta personale ancorché ispirata ad un credo religioso. Nel
giudizio di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del
matrimonio per esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii,
l’indagine diretta a stabilire se la riserva mentale sia stata
manifestata all’altro coniuge o sarebbe stata da questi conoscibile
ed a verificare se, in tal modo, risulti osservato il limite della
compatibilità con l’ordine pubblico, deve essere condotta con
esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda (intesa l’espressione
come comprensiva di entrambe le pronunzie del giudizio ecclesiastico)
ed agli atti del processo canonico, escludendosi, invece, la
possibilità di un’apposita integrazione delle prove con istruttoria
da compiersi nella fase della delibazione.

Sentenza 21 luglio 1993, n.657

Nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità
del matrimonio per esclusione unilaterale di uno dei “bona matrimonii”
l’indagine sul limite di compatibilità con l’ordine pubblico non
può arrestarsi alla verifica della mancanza di una manifestazione
espressa della riserva, ma deve spingersi ad accertare se questa fosse
o potesse essere conosciuta dall’altro coniuge con l’uso della
normale diligenza. Ai fini della delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio per simulazione unilaterale
del consenso, la verifica di compatibilità con l’ordine pubblico
deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronunzia
delibanda e agli atti del processo canonico, ma con la possibilità di
utilizzare tali atti al solo scopo di superare eventuali dubbi di
interpretazione della pronunzia medesima. In sede di delibazione di
sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio inammissibile la
domanda riconvenzionale di risarcimento del danno – che non possa
essere giuridicamente qualificata come di assegno provvisorio ex art.
8 n. 2 l. 25 marzo 1985 n. 121 – in quanto la speciale competenza per
materia della Corte d’appello in unico grado non può attrarre
quella sulle questioni patrimoniali anche eventualmente connesse.